RELAZIONE SERATE DI STUDIO

22/01/01 – 23/01/01

 

FINANZIARIA 2001

LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

Pubblicata in gazzetta Ufficiale del 29/12/ 2000 n. 302

 

A cura della Dott. ANGELITA BENELLI

 

 

 

 

Con la finanziaria 2001 sono state apportate numerose modifiche al TUIRR intendenti a ridurre la pressione fiscale in allineamento con il potere di acquisto delle famiglie e di restituire ai contribuenti il maggior gettito relativo alle entrate fiscali a partire dall’anno in corso (esubero 8mila miliardi). A tal fine il decreto legge 268/2000, convertito con modificazioni dalla legge 354/2000 , aveva già provveduto a modificare, con effetto dal periodo d’imposta 2000, il primo scaglione d’imposta di cui all’art. 11 del TUIRR da 15 a 20 milioni con conseguente modifica anche del secondo scaglione. Inoltre lo stesso ha modificato le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa per l’anno 2000.

La legge 388/00, apporta ulteriori modifiche alle aliquote e alle detrazioni ai fini IRPEF.

Di seguito analizziamo in dettaglio i numerosi commi dell’art. 2.

 

 

Art. 2, comma 1 Lett a)

Modifiche apportate art. 10 c 3bis, deduzioni per abitazione principale:

Decorrenza periodo d’imposta 2000

A partire dal periodo d’imposta in corso all’anno 2000 viene riconosciuta una deduzione "fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze", rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.

Art. 2, comma 1, lett. b)

Soggetti ricoverati in permanenza in istituti.

Modifica dell. Art. 10 comma 3 bis

Decorrenza periodo d’imposta 2001

Viene esteso a tutti i contribuenti, quindi non solo agli anziani o disabili, il diritto a fruire della deduzione per l’abitazione principale anche nel caso in cui gli stessi trasferiscano la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non sia locata.

Art. 2, comma 1 Lett c)

Modifiche art. 11 c. 1 DPR 617/86, aliquote IRPEF

Decorrenza periodo d’imposta 2001

Vengono rideterminate le aliquote IRPEF , disponendone una riduzione progressiva per il 2001 e i due successivi.

SCAGLIONI DI REDDITO

2000

2001

2002

Dal 2003

Fino a L. 20.000.000

18,5%

18%

18%

18%

Oltre 20 mil. Fino a 30 mil.

25,5%

24%

23%

22%

Oltre 30 mil. Fino a 60 mil.

33,5%

32%

32%

32%

Oltre 60 mil. Fino a 135 mil.

39,5%

39%

38,5%

38%

Olte 135 milioni

45,5%

45%

44,5%

44%

In conseguenza della riduzione dell’aliquota relativa al primo scaglione passerà al 18% la ritenuta sulle provvigioni di agenti di commercio, rappresentanti, mediatori, commissionari e procacciatori di affari (art. 25bis DPR 600/73), e così anche la ritenuta a titolo d’imposta per le prestazioni rese dagli incaricati di vendita porta a porta.

Art. 2, comma 1 Lett. d)

Modifiche art. 12 DPR 917/86 detrazioni per carichi di famiglia

Detrazioni per figli ed altri familiari a carico (art. 433 C.C.: genitori, fratelli, sorelle, suoceri, nuore ecc.)

Decorrenza periodo d’imposta 2001

E’ prevista una detrazione maggiorata pari a L. 552.000 (anziché 516.000) per il 2001 e lire 588.000 (anziché 552.000) per il 2002 se il reddito complessivo del contribuente che beneficia della detrazione, non risulti superiore a 100 milioni, passa a 616.000 per il 2001 e 652.000 per il 2002, nell’ipotesi in cui, fermo restando il limite reddituale di L. 100 milioni la detrazione riguardi figli successivi al primo.

Come nel caso della detrazione per figli di età inferiore ai tre anni, si ritiene che anche questa ulteriore maggiorazione non possa essere applicata nel caso in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il coniuge a carico in caso di mancanza fisica dello stesso.

Per i redditi superiori a detto limite permangono le detrazioni previste (L. 516.000 per il 2001 e L. 552.000 per il 2002)

Viene mantenuta per tutti i soggetti la ulteriore detrazione di L. 240.000 da aggiungere ai suddetti importi per ciascun figlio di età inferiore a tre (rapportata ai mesi nascita e compimento dei 3 anni).

Resta fermo che il requisito della convivenza è richiesto soltanto nel caso di altri familiari a carico diversi dai figli (istruzioni CUD DM 09/01/98).

 

 

Art. 2, comma 1,Lett. e)

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente autonomo e d’impresa

modifiche art. 13 DPR 917/86

Decorrenza periodo d’imposta 2001

Rideterminate le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa (art. 49 lavoro autonomo c. 1 e 79 impresa minore. ).

Da L. 2.220.000 per redditi fino a L. 12.000.000 fino a L. 100.000 per redditi oltre L. 100.000.000 per i redditi di lavoro dipendente .

Da L. 1.110.000 per redditi fino a L. 9.100.000 fino a L. 100.000 per redditi compresi fra L. 30 e 60 milioni per le detrazioni di redditi di lavoro autonomo.

A seguito dell’innalzamento dell’importo del primo scaglione e delle nuove detrazioni i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000.000, e di lavoro autonomo fino a 6.000.000 non subiscono alcuna tassazione.

Art. 2, comma 1 lett. e) punto 2

Ulteriori detrazioni per redditi minimi di pensione

Modifica dell. Art. 13 c 2

Decorrenza periodo d’imposta 2000

L’ulteriore detrazione prevista per gli anziani di età non inferiore ad anni 75, titolari di redditi di pensione, di redditi derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze, è riconosciuta anche nel caso in cui possiedano anche redditi da terreni per importi inferiori a L. 360.000.

Art, 2, comma 1, lett. e) punto 3

Ulteriore detrazione per redditi minimi di lavoro dipendente (inferiori a L. 9.600.000)

Modifica dell’art. 13 comma 2 ter DPR 917/86

Decorrenza periodo d’imposta 2001

L’ulteriore detrazione spetta se alla formazione del reddito complessivo inferiore a L. 9.600.000, concorrono soltanto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (da 300.000 a 100.000).

Art, 2, comma 1 lett e) punto 4

Altre ulteriori detrazioni per redditi di lavoro dipendente ( di nuova istituzione)

Introduzione dell.art. 13 comma 2 quater DPR 917/86

Decorrenza periodo d’imposta 2001

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

 

fino a L. 9.100.000

L. 400.000

L. 9.100.000 a L. 10.000.000

L. 300.000

L. 10.000.000 a L. 11.000.000

L. 200.000

L. 11.000.000 ma non superaL. 12.000.000

L. 100.000

 

Art. 2, comma 1, lett. f)

Detrazioni per oneri – Interessi passivi su mutui

Modifica dell.’Art. 13 bis comma 1 lett. b)

Decorrenza periodo d’imposta 2001

Quanto alla detrazione degli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo annuo complessivo di interessi passivi non superiore a L. 7.000.000 viene stabilito quanto segue:

- Viene elevato ad un anno il periodo entro il quale l’acquirente deve adibire l’immobile ad abitazione principale.

- Varia il periodo massimo che può intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile per poter usufruire della detrazione in questione da sei mesi ad un anno.

- in caso di acquisto di un’unità immobiliare locata, la detrazione compete se entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se entro 1 anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale .

- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente ( così come previsto anche per la detrazione per l’abitazione principale e aliquote ICI per alcuni comuni). Come spiegato dalla circolare n. 01 del 03/01/01 il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare. I familiari sono quelli elencati all’art. 5 del TUIRR : genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri , genitori dei suoceri, cognati.

- non si tiene conto delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari se l’unità immobiliare non risulta locata, previsto in precedenza soltanto per gli anziani.

- Nel caso in cui l’immobile acquistato sia interessato da lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.

- se il contratto di mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione per la propria quota di interessi. In caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all’altro coniuge per entrambe le quote di interessi (vige sempre i limite complessivo dei 7 milioni).

Riguardo a questo argomento sono state pubblicate sul Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio ’01 alcune risposte del Ministero ai quesiti dei contribuenti.

Detrazioni per coniuge separato: Il coniuge separato non perde il proprio "status" quindi deve essere considerato un familiare e resta quindi il diritto alla detrazione degli interessi passivi. La detrazione può essere ancora goduta anche dal divorziato, quando l’immobile viene usato come abitazione da parte dei figli, ma non dell’ex coniuge o suoi parenti.

Il contribuente deve essere anche proprietario: il beneficiario della detrazione deve essere proprietario, la detrazione spetta anche al nudo proprietario ma non all’usufruttuario.

Art. 33 c. 12 Agevolazione acquisto prima casa registro ed IVA.

Decorrenza 01/01/01

Estende a 18 mesi (in luogo di 1 anno) il termine entro cui è possibile stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’agevolazione.

 

 

Art. 2 co. 1 lett. g) Ripartizione detrazione per spese mediche:

Modifiche art. 13-bis comma 1 lett. c)

Decorrenza 2001

Nell’ipotesi in cui le spese mediche eccedano nell’anno il limite di L. 30.000.000 la relativa detrazione del 19% può essere ripartita in quattro quote uguali.

Art. 2 co. 1, lett. h) Detrazioni per canoni di locazione.

Modifica dell.art. 13ter del DPR 917/86

Decorrenza 2000

Per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli art. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 della legge 9/12/98 n. 431 (affitti concordati), aumenta la detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione; i nuovi importi sono:

L. 960.000 per redditi non superiori a L. 30 milioni

L. 480.000 per redditi compresi tra L. 30 mil e 60 mil.

 

A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione , titolari di un qualsiasi contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dalla precedente residenza e in una regione diversa, spetta una detrazione raddoppiata rispetto all’altra, per i primi tre anni, rapportata al periodo di destinazione.

Art. 2 comma 1 lett. i

Modifiche art. 48 bis c 1 letta)bis

Decorrenza 2001 (redditi percepiti dopo il 12/01/01)

Viene variata la percentuale di determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l’attività libero professionale intramurale esercitata presso studi professionali privati, dal 90% al 75%.

Viene, pertanto, elevata al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l’attività intramurale dal medico che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari del lavoratore autonomo.

Tale deduzione del 25% va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell’azienda sanitaria.

Art. 2 commi 2, 3, 4

Interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.

Modifica art. 1 l. 27/12/97 n. 449

Con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente ne viene disposta la proroga per l’anno 2001.

Viene estesa la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione:

- spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna alle persone portatrici di handicap gravi ai sensi l. 104/92.

- spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali l’installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto.

- spese sostenute per l’esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.

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Giovani imprenditori agricoli (con età inferiore a 40 anni).

Viene prorogata per tutto l’anno 2001, in favore dei giovani agricoltori, la detrazione del 36% per le spese sostenute ai sensi della L. 449/97 per gli interventi di recupero di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione principale o per funzioni strumentali all’attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale.

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Viene disposta una sanatoria per le domande relative all’inizio lavori, iniziati entro il 30/06/00, presentate entro i novanta giorni successivi a detto inizio.

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Art. 2, commi 5 e 6

Cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Nella determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa va dedotto un importo pari alla rendita catastale di ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze in luogo della somma precedentemente prevista pari a L. 500.000.

Art. 2 comma 7 Abolizione del credito d’imposta per nuove assunzioni previsto dalla legge 488/99

 

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CAPO III ART. 4 RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEG

 

Modifica artt. 14 – 91 –105 TUIRR e leggi che regolamentano l’attribuzione e la misura del credito d’imposta in materia di distribuzione degli utili societari(art. 4 c.2 Dlgs 467/97 delega sull’abolizione maggiorazione di conguaglio e artt. 2 c. 10 l. 133/99 "agevolazione Visco")

RIDUZIONE ALIQUOTA IRPEG – Art. 4 c.1 lett. b)

L’art. 4 della finanziaria prevede la riduzione graduale dell’aliquota IRPEG, la conseguente variazione della misura del credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e le modifica dell’acconto IRPEG.

Quanto all’aliquota IRPEG è prevista una riduzione dal 37% al 36% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/01 e al 35% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/03.

Quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

PERIODO D’IMPOSTA

2001

2002

2003

ALIQUOTA

36

36

35

 

La circolare ministeriale n. 01 del 03/01/01 afferma che detta "riduzione si inserisce nel contesto delle misure di riduzione della pressione fiscale, adottate ai sensi dell’art. 1 L. 13/05/99 n. 133 e rese possibili dall’andamento positivo della lotta all’evasione fiscale".

L’aliquota IRPEG dal 1974, pari al 25% ha sempre subito innalzamenti dal 30% al 36% per raggiungere il 37% nel 1994.

La riduzione dell’aliquota ha reso necessario anche la modifica delle disposizioni legislative che regolamentano e quantificano la misura del credito d’imposta per i soci ordinario nonché quello limitato in funzione alle ipotesi di formazione di reddito imponibile assoggettato ad aliquota ridotta (DIT, Visco e ristrutturazioni aziendali).

CREDITO D’IMPOSTA PIENO

Il credito d’imposta pieno concesso a fronte delle imposte effettivamente pagate dalla società (Canestro A) viene modificato dall’art. 4 c. 1 lett a) riducendone la quota da 58,73% (37/63) al 56,25% (36/64) per la distribuzione di utili deliberata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 01/01/01 (2002) e al 53.85% ( 35/65) per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 01/01/03 ( delibere dal 2004 in poi per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).

La circolare precisa che la nuova misura del credito d’imposta si applica anche agli utili e alle riserve accantonati in precedenti esercizi che hanno scontato un’imposta IRPEG del 37% e la cui distribuzione sia deliberata in esercizi successivi all’applicazione dell’aliquota ridotta.

Questa modifica non consente al socio che percepisce utili deliberati successivamente al periodo d’imposta 01/01/01 il pieno recupero dell’imposta assolta dalla società nel momento in cui l’utile si è formato ma la circolare si giustifica con "la necessità di semplificare calcoli e adempimenti" ed aggiunge che appare coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che in caso di aliquote crescenti avevano concesso l’attribuzione di un maggior credito d’imposta a fronte di minor imposta assolta dalla società.

Anni precedenti

2001

2002

2003

2004

Irpeg 37%

Irpeg 36%

Irpeg 36%

Irpeg 35%

Irpeg 35%

Credito d’imposta

 

58,73%

Credito d’imposta delibere 2001

58,73%

Credito d’imposta

Delibere 2002

56,25%

Credito d’imposta

Delibere 2003

56,25%

Credito d’imposta

Delibere 2004

53,85%

 

CREDITO D’IMPOSTA LIMITATO

Il credito d’imposta limitato viene attribuito ai soci a fronte di imposte "virtuali", ossia di quelle imposte che, per effetto di provvedimenti agevolativi, non vengono pagate dalla società, ma comunque computate al fine di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla società .

A seguito di questa modifica le imposte "virtuali" (riportate nel canestro B) verranno calcolate in misura pari al 56.25% dei proventi considerati esenti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1/01/01 e al 53,85% di quelli conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01/01/03.

IMPOSTA SOSTITUTIVA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E CREDITO D’IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI

Viene rideterminata quella parte di reddito che si considera non assoggettata a tassazione in applicazione di norme agevolative. In forza delle modifiche apportate è considerato provento non soggetto a tassazione la quota del 47,22% (17/36) sia delle plusvalenze derivanti dall’applicazione del Dlgs 358/97 (plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 19%) conseguite a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1/01/01 sia del reddito agevolato ai fini Dit e Visco. Si avrà il 45.72% (16/35) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1/01/03. (canestro B)

ACCONTO IRPEG

Periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/01 93,5%

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/02 98,5%

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/03 99 %

 

 

La finanziaria 2001 non dispone niente riguardo alla misura degli acconti IRAP, ridotto dal DL 30/09/00 dal 98 al 95% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/00.

Secondo alcuni commentatori " non essendo intervenuti provvedimenti ulteriori sembrerebbe, per i periodi di imposta successivi diventare rilevante la disposizione contenuta nel comma 2 art. 30 Dlg 446/97 secondo cui si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*****

ARTICOLO 6

"Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa"

1) Tassazione separata: viene modificato l’articolo 16 del TUIR prevedendo la tassazione separata anche per le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia riferite alle società di persone oltre al caso già previsto delle persone fisiche.

2) Autotrasportatori conto terzi qualificati come imprese minori (art. 79 TUIR): viene introdotta un’ulteriore deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun veicolo utilizzato nell’impresa con massa non superiore a 35 quintali. Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000. Secondo la circolare compete per tutti i veicoli posseduti a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato…).

3) Esercenti impianti di distribuzione di carburante: Viene prorogata fino al periodo di imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d’impresa calcolata sui ricavi lordi, per importi che vanno dallo 0,4% all’1,1%

4) Agevolazione VISCO:

a) Sogg. IRPEG:

- proroga per il 2001 per i soggetti IRPEG, o meglio per il secondo periodo di imposta successivo a partire da quello in corso al 18/05/1999;

- in adeguamento e coordinamento con il Collegato Fiscale (L. 342/2000): la circolare n. 01 del 2001 ritiene riportabili nel 2001 gli investimenti, i conferimenti e gli accantonamenti di utili non utilizzati ai fini agevolativi nel 2000. ( il collegato prende in considerazione soltanto l’anno 99 riportabile al 2000)

Si conferma inoltre che i conferimenti in denaro rilevano per intero senza ragguagliarne quindi il valore al periodo dell’anno in rapporto al giorno dell’effettuazione (valido soltanto per Visco non per DIT).

b) Altri soggetti:

- si ribadisce che per le persone fisiche e le società di persone l’agevolazione si applica soltanto per il 1999 e per il 2000. Tale precisazione però comporta un miglioramento per i soggetti costituiti tra il 19/05/1999 e il 31/12/1999 i quali potevano usufruire della "Visco" solo per il primo periodo di imposta (Circ. 51/E del 20/03/2000), mentre la circolare 03/01/01 n. 1 stabilisce che le persone fisiche e le società di persone costituite dopo il 18/05/99 possono applicare la "Visco" per il 1999 e il 2000.

c) Problemi aperti:

- Acconti per il 2002: il Collegato ha ribadito che per gli acconti 2001 non si deve tenere conto dell'agevolazione. La Finanziaria in oggetto nulla dispone, facendo pensare che tale norma non valga per il 2002.

- Ampliamento dell’agevolazione agli immobili di categoria D/2 D/3 D/8 e norma antielusiva, introdotti dal Collegato. La Finanziaria anche su questo punto è silente ma ciò è stato confermato dalla videoconferenza dell’agenzia delle entrate lo scorso 18.

d) Dalla videoconferenza dell’Agenzia delle Entrate svoltasi il 18 u.s. è emersa inoltre la volontà di applicare la norma antielusiva ai disinvestimenti e decrementi patrimoniali effettuati anche prima del 10/12/00 (data di entrata in vigore del Collegato), nonostante il parere contrario delle DRE di Piemonte e Lombardia anche alla luce dello Statuto del Contribuente visto che tale norma è stata introdotta proprio dal Collegato.

 

5) D.I.T. : (reddito agevolato al 19% valore incremento del capitale investito rispetto al 1996 -per il 2000 previsto 20% aumento e 2001 40%- moltiplicato per il coefficiente remunerativo)

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000 si operano varie modifiche:

- non esiste più il vincolo dell’aliquota media minima del 27% e del 20% nel caso di società quotate per le quali si conferma l’aliquota ridotta del 7%

Comunque rimane riportabile a nuovo la quota di reddito agevolato non utilizzata in forza del limite del 27% o 20% vincolante fino all’esercizio 2000.

- la quota di reddito agevolato che eccede il reddito complessivo netto dichiarato può essere computata in aumento del reddito agevolabile nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

Un’altra modifica riguardante la DIT si trova anche nell’art. 8 comma 4 della presente legge, che prevede una diversificazione in funzione del settore di attività, delle dimensioni dell’impresa e della sua localizzazione, per quanto riguarda il coefficiente di remunerazione.

Ammortamenti anticipati e DIT: per coloro i quali, nella contabilizzazione degli ammortamenti anticipati, hanno utilizzato in passato il metodo consentito che consiste nel farli transitare direttamente a conto economico, viene data la possibilità di riclassificare quelli pregressi, imputandoli alla riserva prevista dall’art. 67 comma 3 del TUIR, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite. Ciò consente di utilizzare ai fini DIT l’importo delle quote di ammortamento anticipato così riclassificate, limitatamente però a quelle contabilizzate negli esercizi successivi a quello in corso al 30/09/1996 (riserva quale incremento patrimoniale).

6) Agricoltura:

- Imprenditoria giovanile: l’agevolazione di cui alla L. 441/98 viene ampliata dai soli fondi rustici a tutti i beni costituenti l’azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte etc. Si tratta di un regime di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni , catastale di bollo e dell’INVIM per gli atti di successione e donazione di aziende agricole intercorrenti tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e aventi per beneficiario un imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni.

E’ prevista la stipula di accordi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali per assistere i giovani agricoltori nella tenuta della contabilità relativa alle loro imprese.

- Aliquote IRAP: anche per l’esercizio 2000 è prevista l’aliquota agevolata dell’ 1,9%.Per gli esercizi 2001/2/3 si parla nella circolare ministeriale a commento di un’aliquota unica del 2,5% mentre la modifica operata dalla finanziaria alla norma IRAP porta a ritenere valide le aliquote del 3,10% e 3,75% per gli anni 2002 e 2003.

Probabilmente sarà reso noto un ulteriore chiarimento dato che comunque dal 2004 si applicherà l’aliquota ordinaria del 4,25% ed è pensabile che rimanga la progressione in aumento per raggiungere tale valore, già prevista in passato.

 

7) Investimenti ambientali: saranno trattati dalla Dott.ssa Olastri.

8) Nuove erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa: (art. 65 comma 2 del TUIR nuova lettera c-decies)

Sono quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e/o zone di tutela paesistico ambientale, soggetti individuati periodicamente dal Ministero dell’Ambiente il quale determina anche il limite erogabile a ciascun organismo nel limite di 15 milioni.

Attenzione, coloro che riceveranno più di quanto prefissato dovranno versare allo Stato il 37% della somma eccedente il limite! (non viene considerata la riduzione IRPEG che nel 2002 sarà pari al 36% per passare poi al 35% nel 2003)

La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31/12/2002.

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CAPO III ART. 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE IRAP
bulletPer la determinazione della produzione netta sono in ogni caso escluse dalla base imponibile dell’imposta dovuta dalle Amministrazioni pubbliche e dalle altre amministrazioni, le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università.
bulletTra gli oneri deducibile ai fini IRAP vengono ammesse in deduzione dalla base imponibile della generalità dei soggetti passivi d’imposta anche le spese relative ai dipendenti disabili così come previsto per quelle per gli apprendisti .
bulletA partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/99 per i soggetti passivi IRAP sono ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza del valore della produzione, i seguenti importi:

10 milioni se la base imponibile non supera i 350 milioni

7,5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.000.000 e 350.100.000

5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.100.000 e 350.200.000

2,5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.200.000 e 350.300.000

Questi scaglioni rappresentano un correttivo volto ad eliminare lo svantaggio di chi si trovasse a superare di poco tale limite.

 

IMPONIBILE

LORDO

IMPONIBILE NETTO

IMPOSTA

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO

  350.000.000 340.000.000 14.450.000 335.550.000
SENZA SCAGLIONI 350.100.000 350.100.000 14.879.000 335.221.000
CON SCAGLIONI 350.100.000 342.600.000 14.560.000 335.540.000

Tale deduzione non si applica per le amministrazioni pubbliche.

I soggetti che esercitano la loro attività nel territorio di più regioni applicano le deduzioni prima della ripartizione della produzione netta su base regionale.

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CAPO IX ART. 42

Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.

A decorrere dall’anno 2002 è previsto il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire, ogni quattro anni .

Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire.

A tale fine è autorizzato il potenziamento dell’Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.