RELAZIONE SERATE DI STUDIO
22/01/01 23/01/01
FINANZIARIA 2001
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
Pubblicata in gazzetta Ufficiale del 29/12/ 2000 n. 302
A cura della Dott. ANGELITA BENELLI
Con la finanziaria 2001 sono state apportate numerose modifiche al TUIRR intendenti a ridurre la pressione fiscale in allineamento con il potere di acquisto delle famiglie e di restituire ai contribuenti il maggior gettito relativo alle entrate fiscali a partire dallanno in corso (esubero 8mila miliardi). A tal fine il decreto legge 268/2000, convertito con modificazioni dalla legge 354/2000 , aveva già provveduto a modificare, con effetto dal periodo dimposta 2000, il primo scaglione dimposta di cui allart. 11 del TUIRR da 15 a 20 milioni con conseguente modifica anche del secondo scaglione. Inoltre lo stesso ha modificato le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa per lanno 2000.
La legge 388/00, apporta ulteriori modifiche alle aliquote e alle detrazioni ai fini IRPEF.
Di seguito analizziamo in dettaglio i numerosi commi dellart. 2.
Art. 2, comma 1 Lett a)
Modifiche apportate art. 10 c 3bis, deduzioni per abitazione principale:
Decorrenza periodo dimposta 2000
A partire dal periodo dimposta in corso allanno 2000 viene riconosciuta una deduzione "fino allammontare della rendita catastale dellunità immobiliare stessa e delle relative pertinenze", rapportato al periodo dellanno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
Art. 2, comma 1, lett. b)
Soggetti ricoverati in permanenza in istituti.
Modifica dell. Art. 10 comma 3 bis
Decorrenza periodo dimposta 2001
Viene esteso a tutti i contribuenti, quindi non solo agli anziani o disabili, il diritto a fruire della deduzione per labitazione principale anche nel caso in cui gli stessi trasferiscano la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non sia locata.
Art. 2, comma 1 Lett c)
Modifiche art. 11 c. 1 DPR 617/86, aliquote IRPEF
Decorrenza periodo dimposta 2001
Vengono rideterminate le aliquote IRPEF , disponendone una riduzione progressiva per il 2001 e i due successivi.
SCAGLIONI DI REDDITO |
2000 |
2001 |
2002 |
Dal 2003 |
Fino a L. 20.000.000 |
18,5% |
18% |
18% |
18% |
Oltre 20 mil. Fino a 30 mil. |
25,5% |
24% |
23% |
22% |
Oltre 30 mil. Fino a 60 mil. |
33,5% |
32% |
32% |
32% |
Oltre 60 mil. Fino a 135 mil. |
39,5% |
39% |
38,5% |
38% |
Olte 135 milioni |
45,5% |
45% |
44,5% |
44% |
In conseguenza della riduzione dellaliquota relativa al primo scaglione passerà al 18% la ritenuta sulle provvigioni di agenti di commercio, rappresentanti, mediatori, commissionari e procacciatori di affari (art. 25bis DPR 600/73), e così anche la ritenuta a titolo dimposta per le prestazioni rese dagli incaricati di vendita porta a porta.
Art. 2, comma 1 Lett. d)
Modifiche art. 12 DPR 917/86 detrazioni per carichi di famiglia
Detrazioni per figli ed altri familiari a carico (art. 433 C.C.: genitori, fratelli, sorelle, suoceri, nuore ecc.)
Decorrenza periodo dimposta 2001
E prevista una detrazione maggiorata pari a L. 552.000 (anziché 516.000) per il 2001 e lire 588.000 (anziché 552.000) per il 2002 se il reddito complessivo del contribuente che beneficia della detrazione, non risulti superiore a 100 milioni, passa a 616.000 per il 2001 e 652.000 per il 2002, nellipotesi in cui, fermo restando il limite reddituale di L. 100 milioni la detrazione riguardi figli successivi al primo.
Come nel caso della detrazione per figli di età inferiore ai tre anni, si ritiene che anche questa ulteriore maggiorazione non possa essere applicata nel caso in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il coniuge a carico in caso di mancanza fisica dello stesso.
Per i redditi superiori a detto limite permangono le detrazioni previste (L. 516.000 per il 2001 e L. 552.000 per il 2002)
Viene mantenuta per tutti i soggetti la ulteriore detrazione di L. 240.000 da aggiungere ai suddetti importi per ciascun figlio di età inferiore a tre (rapportata ai mesi nascita e compimento dei 3 anni).
Resta fermo che il requisito della convivenza è richiesto soltanto nel caso di altri familiari a carico diversi dai figli (istruzioni CUD DM 09/01/98).
Art. 2, comma 1,Lett. e)
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente autonomo e dimpresa
modifiche art. 13 DPR 917/86
Decorrenza periodo dimposta 2001
Rideterminate le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo e dimpresa (art. 49 lavoro autonomo c. 1 e 79 impresa minore. ).
Da L. 2.220.000 per redditi fino a L. 12.000.000 fino a L. 100.000 per redditi oltre L. 100.000.000 per i redditi di lavoro dipendente .
Da L. 1.110.000 per redditi fino a L. 9.100.000 fino a L. 100.000 per redditi compresi fra L. 30 e 60 milioni per le detrazioni di redditi di lavoro autonomo.
A seguito dellinnalzamento dellimporto del primo scaglione e delle nuove detrazioni i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000.000, e di lavoro autonomo fino a 6.000.000 non subiscono alcuna tassazione.
Art. 2, comma 1 lett. e) punto 2
Ulteriori detrazioni per redditi minimi di pensione
Modifica dell. Art. 13 c 2
Decorrenza periodo dimposta 2000
Lulteriore detrazione prevista per gli anziani di età non inferiore ad anni 75, titolari di redditi di pensione, di redditi derivanti dallabitazione principale e relative pertinenze, è riconosciuta anche nel caso in cui possiedano anche redditi da terreni per importi inferiori a L. 360.000.
Art, 2, comma 1, lett. e) punto 3
Ulteriore detrazione per redditi minimi di lavoro dipendente (inferiori a L. 9.600.000)
Modifica dellart. 13 comma 2 ter DPR 917/86
Decorrenza periodo dimposta 2001
Lulteriore detrazione spetta se alla formazione del reddito complessivo inferiore a L. 9.600.000, concorrono soltanto il reddito dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore allanno (da 300.000 a 100.000).
Art, 2, comma 1 lett e) punto 4
Altre ulteriori detrazioni per redditi di lavoro dipendente ( di nuova istituzione)
Introduzione dell.art. 13 comma 2 quater DPR 917/86
Decorrenza periodo dimposta 2001
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore allanno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
fino a L. 9.100.000 |
L. 400.000 |
L. 9.100.000 a L. 10.000.000 |
L. 300.000 |
L. 10.000.000 a L. 11.000.000 |
L. 200.000 |
L. 11.000.000 ma non superaL. 12.000.000 |
L. 100.000 |
Art. 2, comma 1, lett. f)
Detrazioni per oneri Interessi passivi su mutui
Modifica dell.Art. 13 bis comma 1 lett. b)
Decorrenza periodo dimposta 2001
Quanto alla detrazione degli interessi passivi su mutui contratti per lacquisto dellabitazione principale, per un importo annuo complessivo di interessi passivi non superiore a L. 7.000.000 viene stabilito quanto segue:
- Viene elevato ad un anno il periodo entro il quale lacquirente deve adibire limmobile ad abitazione principale.
- Varia il periodo massimo che può intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e lacquisto dellimmobile per poter usufruire della detrazione in questione da sei mesi ad un anno.
- in caso di acquisto di ununità immobiliare locata, la detrazione compete se entro 3 mesi dallacquisto sia stato notificato al locatario latto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se entro 1 anno dal rilascio lunità immobiliare sia adibita ad abitazione principale .
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente ( così come previsto anche per la detrazione per labitazione principale e aliquote ICI per alcuni comuni). Come spiegato dalla circolare n. 01 del 03/01/01 il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se limmobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare. I familiari sono quelli elencati allart. 5 del TUIRR : genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri , genitori dei suoceri, cognati.
- non si tiene conto delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari se lunità immobiliare non risulta locata, previsto in precedenza soltanto per gli anziani.
- Nel caso in cui limmobile acquistato sia interessato da lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui lunità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dallacquisto.
- se il contratto di mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione per la propria quota di interessi. In caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete allaltro coniuge per entrambe le quote di interessi (vige sempre i limite complessivo dei 7 milioni).
Riguardo a questo argomento sono state pubblicate sul Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 01 alcune risposte del Ministero ai quesiti dei contribuenti.
Detrazioni per coniuge separato: Il coniuge separato non perde il proprio "status" quindi deve essere considerato un familiare e resta quindi il diritto alla detrazione degli interessi passivi. La detrazione può essere ancora goduta anche dal divorziato, quando limmobile viene usato come abitazione da parte dei figli, ma non dellex coniuge o suoi parenti.
Il contribuente deve essere anche proprietario: il beneficiario della detrazione deve essere proprietario, la detrazione spetta anche al nudo proprietario ma non allusufruttuario.
Art. 33 c. 12 Agevolazione acquisto prima casa registro ed IVA.
Decorrenza 01/01/01
Estende a 18 mesi (in luogo di 1 anno) il termine entro cui è possibile stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato limmobile oggetto dellagevolazione.
Art. 2 co. 1 lett. g) Ripartizione detrazione per spese mediche:
Modifiche art. 13-bis comma 1 lett. c)
Decorrenza 2001
Nellipotesi in cui le spese mediche eccedano nellanno il limite di L. 30.000.000 la relativa detrazione del 19% può essere ripartita in quattro quote uguali.
Art. 2 co. 1, lett. h) Detrazioni per canoni di locazione.
Modifica dell.art. 13ter del DPR 917/86
Decorrenza 2000
Per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli art. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 della legge 9/12/98 n. 431 (affitti concordati), aumenta la detrazione, rapportata al periodo dellanno durante il quale sussiste tale destinazione; i nuovi importi sono:
L. 960.000 per redditi non superiori a L. 30 milioni
L. 480.000 per redditi compresi tra L. 30 mil e 60 mil.
A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione , titolari di un qualsiasi contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dalla precedente residenza e in una regione diversa, spetta una detrazione raddoppiata rispetto allaltra, per i primi tre anni, rapportata al periodo di destinazione.
Art. 2 comma 1 lett. i
Modifiche art. 48 bis c 1 letta)bis
Decorrenza 2001 (redditi percepiti dopo il 12/01/01)
Viene variata la percentuale di determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per lattività libero professionale intramurale esercitata presso studi professionali privati, dal 90% al 75%.
Viene, pertanto, elevata al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per lattività intramurale dal medico che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari del lavoratore autonomo.
Tale deduzione del 25% va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dellazienda sanitaria.
Art. 2 commi 2, 3, 4
Interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.
Modifica art. 1 l. 27/12/97 n. 449
Con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente ne viene disposta la proroga per lanno 2001.
Viene estesa la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione:
- spese sostenute per leliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna alle persone portatrici di handicap gravi ai sensi l. 104/92.
- spese sostenute per ladozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali linstallazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto.
- spese sostenute per lesecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.
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Giovani imprenditori agricoli (con età inferiore a 40 anni).
Viene prorogata per tutto lanno 2001, in favore dei giovani agricoltori, la detrazione del 36% per le spese sostenute ai sensi della L. 449/97 per gli interventi di recupero di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione principale o per funzioni strumentali allattività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale.
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Viene disposta una sanatoria per le domande relative allinizio lavori, iniziati entro il 30/06/00, presentate entro i novanta giorni successivi a detto inizio.
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Art. 2, commi 5 e 6
Cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Nella determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa va dedotto un importo pari alla rendita catastale di ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze in luogo della somma precedentemente prevista pari a L. 500.000.
Art. 2 comma 7 Abolizione del credito dimposta per nuove assunzioni previsto dalla legge 488/99
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CAPO III ART. 4 RIDUZIONE DELLALIQUOTA IRPEG
Modifica artt. 14 91 105 TUIRR e leggi che regolamentano lattribuzione e la misura del credito dimposta in materia di distribuzione degli utili societari(art. 4 c.2 Dlgs 467/97 delega sullabolizione maggiorazione di conguaglio e artt. 2 c. 10 l. 133/99 "agevolazione Visco")
RIDUZIONE ALIQUOTA IRPEG Art. 4 c.1 lett. b)
Lart. 4 della finanziaria prevede la riduzione graduale dellaliquota IRPEG, la conseguente variazione della misura del credito dimposta per gli utili distribuiti da società ed enti e le modifica dellacconto IRPEG.
Quanto allaliquota IRPEG è prevista una riduzione dal 37% al 36% a decorrere dal periodo dimposta in corso al 01/01/01 e al 35% a decorrere dal periodo dimposta in corso al 01/01/03.
Quindi per i soggetti con periodo dimposta coincidente con lanno solare:
PERIODO DIMPOSTA |
2001 |
2002 |
2003 |
ALIQUOTA |
36 |
36 |
35 |
La circolare ministeriale n. 01 del 03/01/01 afferma che detta "riduzione si inserisce nel contesto delle misure di riduzione della pressione fiscale, adottate ai sensi dellart. 1 L. 13/05/99 n. 133 e rese possibili dallandamento positivo della lotta allevasione fiscale".
Laliquota IRPEG dal 1974, pari al 25% ha sempre subito innalzamenti dal 30% al 36% per raggiungere il 37% nel 1994.
La riduzione dellaliquota ha reso necessario anche la modifica delle disposizioni legislative che regolamentano e quantificano la misura del credito dimposta per i soci ordinario nonché quello limitato in funzione alle ipotesi di formazione di reddito imponibile assoggettato ad aliquota ridotta (DIT, Visco e ristrutturazioni aziendali).
CREDITO DIMPOSTA PIENO
Il credito dimposta pieno concesso a fronte delle imposte effettivamente pagate dalla società (Canestro A) viene modificato dallart. 4 c. 1 lett a) riducendone la quota da 58,73% (37/63) al 56,25% (36/64) per la distribuzione di utili deliberata a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 01/01/01 (2002) e al 53.85% ( 35/65) per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 01/01/03 ( delibere dal 2004 in poi per le società con esercizio coincidente con lanno solare).
La circolare precisa che la nuova misura del credito dimposta si applica anche agli utili e alle riserve accantonati in precedenti esercizi che hanno scontato unimposta IRPEG del 37% e la cui distribuzione sia deliberata in esercizi successivi allapplicazione dellaliquota ridotta.
Questa modifica non consente al socio che percepisce utili deliberati successivamente al periodo dimposta 01/01/01 il pieno recupero dellimposta assolta dalla società nel momento in cui lutile si è formato ma la circolare si giustifica con "la necessità di semplificare calcoli e adempimenti" ed aggiunge che appare coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che in caso di aliquote crescenti avevano concesso lattribuzione di un maggior credito dimposta a fronte di minor imposta assolta dalla società.
Anni precedenti |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Irpeg 37% |
Irpeg 36% |
Irpeg 36% |
Irpeg 35% |
Irpeg 35% |
Credito dimposta
58,73% |
Credito dimposta delibere 2001 58,73% |
Credito dimposta Delibere 2002 56,25% |
Credito dimposta Delibere 2003 56,25% |
Credito dimposta Delibere 2004 53,85% |
CREDITO DIMPOSTA LIMITATO
Il credito dimposta limitato viene attribuito ai soci a fronte di imposte "virtuali", ossia di quelle imposte che, per effetto di provvedimenti agevolativi, non vengono pagate dalla società, ma comunque computate al fine di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla società .
A seguito di questa modifica le imposte "virtuali" (riportate nel canestro B) verranno calcolate in misura pari al 56.25% dei proventi considerati esenti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1/01/01 e al 53,85% di quelli conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 01/01/03.
IMPOSTA SOSTITUTIVA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E CREDITO DIMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI
Viene rideterminata quella parte di reddito che si considera non assoggettata a tassazione in applicazione di norme agevolative. In forza delle modifiche apportate è considerato provento non soggetto a tassazione la quota del 47,22% (17/36) sia delle plusvalenze derivanti dallapplicazione del Dlgs 358/97 (plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 19%) conseguite a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1/01/01 sia del reddito agevolato ai fini Dit e Visco. Si avrà il 45.72% (16/35) a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1/01/03. (canestro B)
ACCONTO IRPEG
Periodo dimposta in corso alla data del 31/12/01 93,5%
Dal periodo dimposta in corso al 31/12/02 98,5%
Dal periodo dimposta in corso al 31/12/03 99 %
La finanziaria 2001 non dispone niente riguardo alla misura degli acconti IRAP, ridotto dal DL 30/09/00 dal 98 al 95% per il periodo dimposta in corso al 31/12/00.
Secondo alcuni commentatori " non essendo intervenuti provvedimenti ulteriori sembrerebbe, per i periodi di imposta successivi diventare rilevante la disposizione contenuta nel comma 2 art. 30 Dlg 446/97 secondo cui si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
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ARTICOLO 6
"Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa"
1) Tassazione separata: viene modificato larticolo 16 del TUIR prevedendo la tassazione separata anche per le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia riferite alle società di persone oltre al caso già previsto delle persone fisiche.
2) Autotrasportatori conto terzi qualificati come imprese minori (art. 79 TUIR): viene introdotta unulteriore deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun veicolo utilizzato nellimpresa con massa non superiore a 35 quintali. Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000. Secondo la circolare compete per tutti i veicoli posseduti a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato ).
3) Esercenti impianti di distribuzione di carburante: Viene prorogata fino al periodo di imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito dimpresa calcolata sui ricavi lordi, per importi che vanno dallo 0,4% all1,1%
4) Agevolazione VISCO:
a) Sogg. IRPEG:
b) Altri soggetti:
5) D.I.T. : (reddito agevolato al 19% valore incremento del capitale investito rispetto al 1996 -per il 2000 previsto 20% aumento e 2001 40%- moltiplicato per il coefficiente remunerativo)
A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000 si operano varie modifiche:
Unaltra modifica riguardante la DIT si trova anche nellart. 8 comma 4 della presente legge, che prevede una diversificazione in funzione del settore di attività, delle dimensioni dellimpresa e della sua localizzazione, per quanto riguarda il coefficiente di remunerazione.
Ammortamenti anticipati e DIT: per coloro i quali, nella contabilizzazione degli ammortamenti anticipati, hanno utilizzato in passato il metodo consentito che consiste nel farli transitare direttamente a conto economico, viene data la possibilità di riclassificare quelli pregressi, imputandoli alla riserva prevista dallart. 67 comma 3 del TUIR, al netto dellimporto destinato al fondo imposte differite. Ciò consente di utilizzare ai fini DIT limporto delle quote di ammortamento anticipato così riclassificate, limitatamente però a quelle contabilizzate negli esercizi successivi a quello in corso al 30/09/1996 (riserva quale incremento patrimoniale).
6) Agricoltura:
7) Investimenti ambientali: saranno trattati dalla Dott.ssa Olastri.
8) Nuove erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa: (art. 65 comma 2 del TUIR nuova lettera c-decies)
Sono quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e/o zone di tutela paesistico ambientale, soggetti individuati periodicamente dal Ministero dellAmbiente il quale determina anche il limite erogabile a ciascun organismo nel limite di 15 milioni.
Attenzione, coloro che riceveranno più di quanto prefissato dovranno versare allo Stato il 37% della somma eccedente il limite! (non viene considerata la riduzione IRPEG che nel 2002 sarà pari al 36% per passare poi al 35% nel 2003)
La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31/12/2002.
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CAPO III ART. 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE IRAP
| Per la determinazione della produzione netta sono in ogni caso escluse dalla base imponibile dellimposta dovuta dalle Amministrazioni pubbliche e dalle altre amministrazioni, le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università. | |
| Tra gli oneri deducibile ai fini IRAP vengono ammesse in deduzione dalla base imponibile della generalità dei soggetti passivi dimposta anche le spese relative ai dipendenti disabili così come previsto per quelle per gli apprendisti . |
| A partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31/12/99 per i soggetti passivi IRAP sono ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza del valore della produzione, i seguenti importi: |
10 milioni se la base imponibile non supera i 350 milioni
7,5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.000.000 e 350.100.000
5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.100.000 e 350.200.000
2,5 milioni se la base imponibile risulta tra 350.200.000 e 350.300.000
Questi scaglioni rappresentano un correttivo volto ad eliminare lo svantaggio di chi si trovasse a superare di poco tale limite.
IMPONIBILE LORDO |
IMPONIBILE NETTO |
IMPOSTA |
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO |
|
| 350.000.000 | 340.000.000 | 14.450.000 | 335.550.000 | |
| SENZA SCAGLIONI | 350.100.000 | 350.100.000 | 14.879.000 | 335.221.000 |
| CON SCAGLIONI | 350.100.000 | 342.600.000 | 14.560.000 | 335.540.000 |
Tale deduzione non si applica per le amministrazioni pubbliche.
I soggetti che esercitano la loro attività nel territorio di più regioni applicano le deduzioni prima della ripartizione della produzione netta su base regionale.
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CAPO IX ART. 42
Disposizioni in materia di controlli dellamministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.
A decorrere dallanno 2002 è previsto il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire, ogni quattro anni .
Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire.
A tale fine è autorizzato il potenziamento dellAmministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.