SERATA DI STUDIO 04/12/2000

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2000

L. 21/11/2000 N. 342 in vigore dal 10/12/00

(suppl. ord. n. 194 alla G.U. n. 276 del 25/11/00)

La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative

(a cura di Alberto Bandini)

 

L’art. 34 del Collegato alla Finanziaria 2000 prevede modifiche importanti alla disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che dal 1° gennaio 2001 saranno assimilati ai redditi di lavoro dipendente, non più a quelli di lavoro autonomo.

La logica della riforma sembra essere quella di:

*   favorire i collaboratori con redditi bassi, diminuendone il carico fiscale;

*   permettere ai collaboratori di usufruire delle agevolazioni previste per il lavoro dipendente.

Questo "trasferimento" apre una serie di problemi sui quali necessariamente dovranno essere forniti chiarimenti ministeriali.

Gli effetti della diversa configurazione reddituale sono rilevanti non tanto sul piano dell’individuazione della fattispecie, seppure modificata, quanto su quello della determinazione nonché sugli adempimenti dei sostituti d’imposta. Sul versante contributivo (INPS e INAIL), invece, la differente classificazione reddituale non sembra comporti cambiamenti sostanziali.

Art.34 del collegato fiscale

L’art. 34 comma 1 abroga l’art. 49 comma 2 lett. a) ed inserisce la lett. c-bis) nell’art. 47 comma 1 del TUIR, che recita: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente […] le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Appare opportuno evidenziare che:

1.      nelle nuove collaborazioni viene ripresa la definizione propria dell’art. 48 comma 1 del TUIR in materia di lavoro dipendente disponendo che rientreranno nella tipologia di reddito "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali";

2.     il nuovo comma dell’art. 47 non recepisce integralmente i contenuti dell’art. 49, in quanto non prevede più fra i caratteri essenziali la natura "intrinsecamente artistica o professionale della prestazione", con la conseguenza che potranno esservi inseriti anche i redditi di lavoro manuale, finora esclusi;

3.     qualora i rapporti di collaborazione rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione, oppure nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, i redditi risultanti verranno attratti rispettivamente tra quelli di lavoro autonomo professionale o di lavoro dipendente.

Alla luce di quanto detto, potremo individuare come redditi tipici da collaborazione coordinata e continuativa quelli derivanti da:

*   uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, a condizione che l’attività svolta non rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata; in tale caso i compensi percepiti confluiscono nel reddito professionale;

*   rapporti di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

*   partecipazione a collegi e commissioni;

Sono da considerare, invece, atipici gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vale a dire quelli che, a seguito delle modifiche, possono anche non avere natura intrinsecamente artistica o professionale, purché l’attività sia svolta senza vincolo di subordinazione e senza un’organizzazione di mezzi.

Determinazione del reddito

Per effetto della nuova classificazione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di collaborazione sono determinati secondo le regole dell’art. 48-bis del TUIR, che richiama il precedente art. 48 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza che:

*   per la determinazione del reddito si applica il "principio di cassa", cioè rileva il percepimento delle somme e dei valori avvenuto nel periodo d’imposta (anno solare); tuttavia sono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 48 comma 1 secondo periodo del TUIR;

*   viene meno la deduzione forfettaria del 5 – 6%, fino ad un massimo di 100 milioni di compensi, prevista dall’art. 50 comma 8 del TUIR, il cui primo periodo viene abrogato;

*   si applicano le disposizioni dell’art. 48 del TUIR in merito alle componenti che non concorrono a formare il reddito, in particolare fringe benefits ed erogazioni liberali;

*   si applicano le disposizioni dello stesso articolo riguardo alle indennità ed ai rimborsi per le trasferte;

*   anche alle collaborazioni, siccome produrranno compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, potranno essere applicate le detrazioni previste per questo tipo di reddito dall’art. 13 del TUIR.

In generale si può dire che, se la perdita dell’abbattimento forfettario porterà ad un aggravio IRPEF (in pratica annullato dall’abbassamento e dalla rimodulazione delle aliquote) ed in generale ad un maggior esborso INPS, di contro i collaboratori potranno godere dei vantaggi derivanti dalle altre detrazioni previste dall’art. 13 e dalle somme che non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare si evidenzia una minore tassazione per i redditi fino a circa 65 milioni annui (vedi tabella allegata).

Entriamo nel dettaglio di tali benefici.

Importi non tassati

L’art. 48 comma 2 stabilisce quali sono le somme, fra i quali i benefits, che non concorrono alla formazione del reddito:

*   le erogazioni liberali fino a Lit. 500.000 annue concesse in occasioni di festività o ricorrenze;

*   le somministrazioni di vitto da parte del committente fino a Lit. 10.240 giornaliere;

*   le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità dei dipendenti o ad alcune categorie di essi;

*   l’utilizzo di opere e di servizi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, proprie o dei propri familiari;

*   le somme erogate dal committente per frequenza di asili nido, colonie climatiche ecc. da parte dei familiari del collaboratore.

Il comma 3 dell’art. 48 suddetto stabilisce che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (compensi in natura) di importo complessivo non superiore a Lit. 500.000 annue. Se il limite viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito.

Il limite va considerato in relazione agli importi tassabili in capo al collaboratore, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo.

Il limite riguarda tutti i benefits percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nello stesso periodo di imposta.

Il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sul valore dei benefits nel periodo di paga in cui è superato il sopradetto limite, ovvero fin dal primo periodo di paga se risulta chiaro che nell’intero periodo di imposta il valore dei benefits sarà complessivamente superiore a Lit. 500.000.

Stock options

L’art. 48 comma 2 disciplina l’esclusione dal reddito delle assegnazioni di azioni ai collaboratori, prevedendo una disciplina diversa a seconda che si tratti di azioni assegnate alla generalità dei collaboratori (lettera g) ed azioni offerte ai singoli collaboratori o a categorie di essi (lettera g-bis).

Ai sensi dello stesso comma possono essere assegnate od offerte le azioni emesse dall’azienda con la quale il contribuente ha un rapporto di collaborazione, ovvero da società che controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

A.     Azioni assegnate alla generalità dei dipendenti e collaboratori.

Per usufruire dell’esclusione dal reddito occorre che siamo rispettati i seguenti requisiti:

*   il valore delle azioni offerte non deve superare complessivamente nel periodo di imposta Lit. 4.000.000 per ciascuno;

*   il periodo di detenzione dei titoli da parte del collaboratore non deve essere inferiore a 3 anni; nel caso di cessione anticipata, l’importo che non ha concorso a formare il reddito è tassato nel periodo di imposta della cessione.

A.     Azioni offerte ai singoli dipendenti - collaboratori o a categorie di essi.

Questo tipo di operazioni si adatta meglio ai soggetti possessori di redditi di collaborazione in quanto potranno essere predisposti piani azionari mirati anche a singoli manager.

*   In questo caso l’importo escluso dal reddito è dato dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal collaboratore al momento dell’esercizio dell’opzione, a condizione che questo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta.

Esempio: il 1/2/01 viene concessa un’opzione ad un amministratore da esercitarsi dopo due anni al prezzo di Lit. 5.000 per 10.000 azioni. Al 1/2/03 l’incremento di valore di dette azioni non costituirà benefit tassato per il collaboratore.

*   Nel caso in cui il collaboratore sia in possesso di una partecipazione superiore al 10%, la quota in eccesso concorre interamente a formare il reddito.

Prestiti concessi a collaboratori

Nel caso di concessioni dirette a collaboratori (o del diritto di ottenerli da terzi) il comma 4 lett. b dell’art.48 stabilisce che il benefit è costituito dal 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ogni anno, con l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata; restano escluse le semplici dilazioni di pagamento per i beni ceduti o i servizi prestati dal committente.

Il fringe benefit che risulta deve essere assoggettato a ritenuta nel momento di pagamento delle singole rate; ai fini dell’applicazione di tale ritenuta il committente deve tenere conto del tasso vigente alla fine del periodo di imposta precedente, effettuando il conguaglio di fine anno in base al tasso vigente al termine del periodo di imposta.

In caso di restituzione del capitale in unica soluzione oltre il periodo di imposta, l’importo maturato va assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

Questa disciplina di determinazione dei fringe benefits calcolati sui prestiti concessi ai collaboratori non si applica ai prestiti concessi prima dell’1/1/1997 per i quali resta in vigore, per la determinazione dell’importo che concorre alla formazione del reddito, il criterio del costo specifico (C.M. 326/97); non si applica ai prestiti di periodo inferiore a 12 mesi concessi a soggetti vittima dell’usura.

Utilizzo di fabbricati

Quando al collaboratore sono concessi in locazione, uso o comodato fabbricati, il benefit si calcola (ai sensi comma 4 lett. c art. 48) come differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti, (utenze non a carico dell’utilizzatore, riscaldamento, spese condominiali) e quanto corrisposto dal collaboratore per il godimento del fabbricato stesso. Nel caso vi sia l’obbligo di dimorare nel fabbricato (es. portieri) la differenza suddetta è ridotta al 30%.

Si sottolinea che non ha rilevanza che il fabbricato sia di proprietà del committente oppure sia da questi acquisito in locazione anche finanziaria.

Il criterio di calcolo si applica a tutti i fabbricati con obbligo di iscrizione al catasto. Se il fabbricato è privo di rendita attribuita si deve fare riferimento a quella presunta.

Veicoli in uso promiscuo

In caso di concessione di autoveicoli (oppure motocicli o ciclomotori) in uso promiscuo al collaboratore costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (in pratica 4.500 km) calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle eventuali trattenute.

L’importo forfettario prescinde da qualsiasi valutazione degli effettivi costi di utilizzo e della reale percorrenza; il costo di percorrenza deve essere ragguagliato al periodo di assegnazione indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Se il modello del veicolo non è considerato nelle tabelle ACI occorre fare riferimento a quello che risulta più simile.

Ai fini del calcolo del valore imponibile, le somme eventualmente corrisposte dal collaboratore devono essere computate al lordo dell’IVA.

Ovviamente, non concorre a formare il reddito del collaboratore l’utilizzo di veicoli aziendali concessi in uso esclusivamente per l’effettuazione delle trasferte.

Dalla parte del committente, l’art. 121 bis del TUIR prevede la piena deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. La disciplina si collega con la tassazione in capo al dipendente del compenso in natura derivante dall’utilizzo del veicolo.

Siccome il citato art. 121 bis fa riferimento solo ai dipendenti, non è chiaro se il committente possa dedurre l’intero costo del veicolo concesso in uso promiscuo al collaboratore.

Sono quindi necessari chiarimenti ufficiali su questo punto.

E’ opportuno attendere tali precisazioni per decidere se fare utilizzare al collaboratore la propria auto o se prenderne una in proprietà, a noleggio oppure in leasing, in modo da decidere quale sia il comportamento più conveniente.

Trasferte

Al regime delle trasferte si applicheranno le disposizioni del comma 5 art. 48 in sostituzione di quelle dell’art. 50 comma 8; questo cambiamento comporta una modifica dei criteri per la definizione di trasferta.

Nell’ambito del lavoro autonomo il collaboratore è in trasferta se svolge attività fuori dal comune del proprio domicilio fiscale, mentre nell’ambito del lavoro dipendente assimilato il lavoratore è in trasferta quando si allontana dal comune dove ha sede il committente. Tale nuovo regime risulterà penalizzante per quegli amministratori e sindaci che, risiedendo in comuni diversi rispetto alla sede della società committente e costretti a trasferte anche onerose, troverebbero tassati i rimborsi dei viaggi dall’abitazione alla sede del committente.

Attualmente, l’esclusione dei rimborsi spese dall’applicazione della ritenuta è possibile al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 50 comma 8:

*   devono esistere idonei documenti giustificativi come fatture, ricevute fiscali, biglietti ecc. e devono riportare nome cognome e codice fiscale del collaboratore, ad eccezione dei biglietti ferroviari;

*   la trasferta deve risultare da apposita autorizzazione rilasciata dal committente.

Applicando invece quanto previsto dall’art. 48 comma 5 si hanno tre diversi sistemi di rimborso, l’uno alternativo all’altro.

1.     Indennità forfettaria – sono escluse da reddito le indennità di trasferta, al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a Lit. 90.000 giornaliere (Lit.150.000 per trasferte all’estero).

2.     Rimborso misto – i limiti suddetti sono ridotti di un terzo (Lit. 60.000 / 100.000 giornaliere) in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, oppure quando uno dei due è gratuito; sono invece ridotti di due terzi (Lit. 30.000/ 50.000 giornaliere) quando vengono rimborsate sia le spese di vitto che di alloggio, oppure quando sono gratuite.

3.     Rimborso analitico – i così detti rimborsi "a piè di lista" delle spese opportunamente documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non rientrano nel reddito dei collaboratori. Nel caso di corresponsione di un’indennità, in aggiunta al rimborso analitico, questa concorre alla formazione del reddito.

In aggiunta alle spese di cui sopra, sono esclusi dal reddito i rimborsi per ulteriori spese, anche non documentabili, però analiticamente attestate dal collaboratore, nel limite giornaliero di Lit. 30.000 (Lit. 50.000 all’estero).

Per quanto riguarda le trasferte nel territorio comunale gli unici rimborsi non tassati sono quelli per spese di trasporto opportunamente documentate dal vettore, come biglietti autobus, taxi ecc.

INPS

I collaboratori rimarranno comunque assoggettati al contributo del 10 – 13% dovuto alla gestione separata INPS, 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. La differenza operativa consiste nel diverso modo di dedurre il terzo del contributo a carico del collaboratore: attualmente si deduce in dichiarazione dei redditi, dal 2001 sarà possibile farlo immediatamente in ogni notula, diminuendo immediatamente la base imponibile IRPEF.

Ad analogo trattamento si perverrà anche per la contribuzione INAIL a carico del percettore.

La determinazione della base imponibile INPS segue le regole di determinazione dell’imponibile fiscale, pertanto, non concorrono a determinarla eventuali somme che non sono imponibili fiscalmente ai sensi degli artt. 48 e 48 bis.

Si sottolinea che per effetto della scomparsa della deduzione forfettaria del 5 – 6 %, tutto il compenso corrisposto costituirà base imponibile per il calcolo del contributo INPS, determinando un generalizzato incremento dello stesso sia a carico del committente che a carico del collaboratore.

Si ricorda che tale contributo alla gestione separata INPS è dovuto nei limiti del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, attualmente stabilito in Lit. 144.263.000, annualmente rivalutato in base all’indice ISTAT. Tale massimale della base imponibile previdenziale non può essere rapportato a mese, essendo quindi dovuto fino al suo raggiungimento.

Nel caso di svolgimento nel corso dello stesso periodo d'imposta di vari rapporti assoggettati a contributi INPS, il massimale va considerato in relazione al cumulo degli stessi.

Al raggiungimento del previsto limite massimale, il collaboratore deve comunicare ai committenti ed all’INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti (DM 281/96).

Non cambia l’adempimento riguardante la denuncia da presentare all’INPS per i compensi corrisposti ai collaboratori (modello GLA/D), in quanto tali redditi continuano ad essere assoggettati al contributo del 10 – 13%. Non sono modificate nemmeno le scadenze, che rimangono al 31/1 per il modello cartaceo, al 28/2 se presentate su supporto magnetico.

Dalla parte del committente

In seguito alle modifiche apportate al collegato a partire dal 1/1/2001 aumenteranno gli adempimenti in capo ai committenti, i quali, innanzi tutto, dovranno tenere conto delle detrazioni spettanti ai collaboratori, opportunamente dichiarate dagli stessi, in sede di applicazione delle ritenute sui compensi erogati.

In pratica, la nuova classificazione comporterà un’estensione pressoché totale degli adempimenti previsti per i redditi di lavoro dipendente a quelli di collaborazione.

Se lo stesso soggetto intrattiene più rapporti di collaborazione non appare chiaro se le suddette detrazioni, non usufruibili più volte, debbano essere suddivise tra i diversi committenti, ad es. in relazione alla percentuale dei compensi corrisposti rispetto all’ammontare totale degli stessi, oppure se il contribuente possa individuare un solo sostituto di imposta al quale far applicare le detrazioni spettanti. Questa seconda soluzione appare la più rispondente allo spirito della norma che subordina l’applicazione delle detrazioni all’iniziativa del percipiente.

L’applicazione delle detrazioni di imposta risulta problematica anche quando sono presenti diverse tipologie di reddito, ad es. lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendenti, lavoro autonomo.

Nel caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro dipendente ed assimilati l’applicazione delle detrazioni di imposta presenta le medesime problematiche evidenziate in relazione ad una pluralità di rapporti di collaborazione.

Quando invece i redditi assimilati a lavoro dipendente coesistono con redditi di lavoro autonomo, l’art.13 co.3 del TUIR stabilisce che l’eventuale detrazione spettante per questi ultimi non è cumulabile con quella di lavoro dipendente.

Conguaglio ritenute e certificazione

Per effetto dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, anche per quelli da collaborazione diventano applicabili le disposizioni che prevedono l’obbligo per il sostituto d’imposta di applicare sui compensi la ritenuta relativa agli scaglioni IRPEF nei quali si colloca la somma erogata, rapportata all’anno; di effettuare il conguaglio delle ritenute a fine anno (entro il 28/2 successivo) oppure alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio sono determinate anche le relative addizionali regionali, provinciali e comunali, le quali sono prelevate secondo i tempi e modi previsti per i lavoratori dipendenti.

Per l’effettuazione del suddetto conguaglio, il collaboratore può chiedere al committente sostituto d’imposta di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti per precedenti rapporti lavorativi, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia, al fine di ottenere una certificazione unica.

I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di rilasciare ai fini fiscali e contributivi, ai soggetti cui hanno applicato ritenute, una certificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme corrisposte, delle ritenute applicate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente occorre predisporre il modello CUD, quindi, stante l’inserimento delle collaborazioni in questa tipologia di reddito, non sarà più possibile certificare le ritenute applicate in forma libera, ma occorrerà utilizzare il modello CUD, che deve essere consegnato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto lavorativo.

In merito alla dichiarazione mod.770, dovranno essere compilati i quadri SA, SB, invece che SC.

Si fa presente che l’articolo 34 in commento ha provveduto, coerentemente, a modificare talune norme in materia di ritenute, contenute negli articoli 24 e 25 del DPR n. 600 del 1973. In virtù delle richiamate modifiche, in relazione alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione, si rende applicabile da parte del sostituto d’imposta una ritenuta d’acconto, in misura fissa, del 20 per cento (trattasi di reddito a tassazione separata).

Si fa presente, inoltre, che per i redditi in commento corrisposti a soggetti non residenti, continua ad essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, ai sensi del comma 1-ter, inserito nel citato articolo 24 della disposizione in esame.

La figura del professionista come amministratore e sindaco

Riguardo alle collaborazioni intrattenute dai professionisti la norma dispone la confluenza nei redditi professionali solo se queste rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione, quindi se risultano comprese negli specifici ordinamenti professionali.

Questa disposizione consente di inserire fra i redditi professionali sicuramente l’attività di sindaco revisore svolta da dottori commercialisti e ragionieri. Esistono tuttora dubbi per quanto riguarda la carica di amministratore, in quanto il Ministero delle Finanze sostiene, secondo noi erroneamente, che tali redditi siano, di fatto, di mera collaborazione, come evidenziato dalle circolari n. 97/E e 141/E del 1998 in materia di IRAP, anche se l’incarico sia ricoperto da un dottore commercialista o ragioniere libero professionista.

Il mantenimento di tale orientamento equivarrebbe a sostenere che il lavoro dell’amministratore debba essere sempre assimilato al lavoro dipendente. Alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato 2000, si auspica che il Ministero possa superare la sua posizione, in modo tale da attrarre, in particolare per coloro che esercitano professioni "economiche", il reddito di collaborazione a quello derivante dalla professione esercitata abitualmente.

E’ opportuno sottolineare che, quando un dottore commercialista ha l’incarico di amministratore in una società di cui non possiede quote ed ove non ha interessi personali, si ritiene che il suo operato si configuri come attività professionale.

Quando invece tale incarico è svolto in società di cui possiede quote, quest'attività può essere considerata al di fuori della sfera professionale e quindi attratta al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

D’altro canto, si deve rilevare come l’attività di amministratore di società di cui è proprietario lo stesso dottore commercialista possa rappresentare una violazione dell’ordinamento professionale.

Si ricorda che le disposizioni dell’art. 34 del Collegato fiscale 2000 decorreranno dal 1.1.2001, quindi, la nuova disciplina si applicherà a partire dalla dichiarazione dei redditi che si presenteranno nel 2002 per l’anno 2001.

I compensi pagati a partire dal 1.1.2001 saranno soggetti alla nuova normativa, anche se di competenza dell’anno 2000.

 

 

DIFFERENZE DI PRELIEVO FISCALE E CONTRIBUTIVO CON LA RIFORMA

ANNO 2000

ANNO 2001

 

Reddito annuo da collaborazione

Imponibile INPS (94 / 95%)

Contributo INPS (13%)

Imponibile IRPEF (imp. INPS - contributo INPS carico dipendente)

IRPEF dovuta

Imponibile INPS

Contributo INPS (13%)

Imponibile IRPEF (imp. INPS - contributo INPS carico dipendente)

Detrazioni

IRPEF dovuta

IRPEF 2001 - IRPEF 2000

INPS 2001 - INPS 2000

Risparmio / aggravio previsto

5.000

4.700

611

4.496

532

5.000

650

4.783

2.220

0

-532

39

-493

10.000

9.400

1.222

8.993

1.664

10.000

1.300

9.567

2.220

0

-1.664

78

-1.586

15.000

14.100

1.833

13.489

2.495

15.000

1.950

14.350

1.900

683

-1.812

117

-1.695

20.000

18.800

2.444

17.985

3.536

20.000

2.600

19.133

1.050

2.394

-1.142

156

-986

25.000

23.500

3.055

22.482

4.683

25.000

3.250

23.917

1.050

3.490

-1.193

195

-998

30.000

28.200

3.666

26.978

5.829

30.000

3.900

28.700

1.050

4.638

-1.191

234

-957

35.000

32.900

4.277

31.474

7.094

35.000

4.550

33.483

950

6.165

-929

273

-656

40.000

38.000

4.940

36.353

8.728

40.000

5.200

38.267

950

7.695

-1.033

260

-773

45.000

42.750

5.558

40.898

10.251

45.000

5.850

43.050

850

9.326

-925

293

-632

50.000

47.500

6.175

45.442

11.773

50.000

6.500

47.833

850

10.857

-917

325

-592

55.000

52.250

6.793

49.986

13.295

55.000

7.150

52.617

750

12.487

-808

358

-450

60.000

57.000

7.410

54.530

14.818

60.000

7.800

57.400

750

14.018

-800

390

-410

65.000

61.750

8.028

59.074

16.340

65.000

8.450

62.183

550

15.901

-438

423

-16

70.000

66.500

8.645

63.618

18.079

70.000

9.100

66.967

550

17.767

-312

455

143

75.000

71.250

9.263

68.163

19.874

75.000

9.750

71.750

450

19.733

-142

488

346

80.000

76.000

9.880

72.707

21.669

80.000

10.400

76.533

450

21.598

-71

520

449

85.000

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10.498

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85.000

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99

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