ANATOCISMO BANCARIO

PARTE I

Introduzione

La materia dei contratti bancari è al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale dovuto in larga misura al cambio di indirizzo della Corte di Cassazione in materia di anatocismo. La Corte ha infatti sancito l’illegittimità delle clausole anatocistiche bancarie, ovvero di quelle clausole contenute nei contratti bancari che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca contro la capitalizzazione annuale di quelli previsti a favore del cliente. Il revirement giurisprudenziale non viene a caso, ma è l’effetto di una lunga azione tesa a riequilibrare il rapporto esistente tra banche e cliente bancario e che ha già condotto alcuni anni fa all’approvazione della c.d. legge sulla trasparenza bancaria (L. 17.02.1992 n.154 – D.Lvo 01.09.1993 n.385).

L’anatocismo e la sua disciplina

L’anatocismo indica il fenomeno della produzione di interessi sugli interessi. Per le obbligazioni pecuniarie, decorso il termine di esigibilità, gli interessi maturati se portati in aumento della somma dovuta possono produrre a loro volta interessi divenendo essi stessi parte del capitale.

Storicamente il fenomeno è stato visto con sfavore dal legislatore, in quanto può condurre ad un aumento sproporzionato del debito difficilmente quantificabile all’inizio del rapporto.

Nel codice civile l’anatocismo è disciplinato all’art. 1283. Questo prevede che gli interessi possano produrre a loro volta interessi a condizioni ben precise:

  1. Devono essere scaduti da almeno sei mesi;
  2. Deve essere presentata apposita domanda giudiziale;
  3. Occorre specifica pattuizione posteriore alla data di scadenza degli stessi (in alternativa alla domanda giudiziale).

In mancanza della domanda giudiziale o della pattuizione posteriore alla loro scadenza gli interessi restano infruttiferi. La norma dell’art. 1283 è una norma imperativa, che non può essere derogata dai privati con patto contrario, pena la nullità della pattuizione. La sua ratio è quella di garantire la tutela del contraente più debole, espressione di un principio generale contenuto anche in diverse altre disposizioni codicistiche (ad es.: artt. 1341 e 1342 contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti e sulle clausole vessatorie). La norma dell’art. 1283 c.c. fa tuttavia salvi gli usi contrari.

Innanzitutto, deve necessariamente trattarsi di un uso che si è formato prima dell’entrata in vigore del codice civile, in quanto, essendo la norma contenuta nell’art. 1283 una norma imperativa, non consente che si sia consolidato un uso contrario in tempi successivi.

Inoltre affinché si possa parlare di uso contrario in grado di derogare al dettato normativo dell’art. 1283 deve trattarsi di un c.d. "uso normativo".

Due sono gli elementi costitutivi dell’uso normativo: l’elemento materiale e l’elemento psicologico.

L’elemento materiale consiste nel fatto che un determinato comportamento, non previsto da alcuna norma di diritto positivo, venga tenuto da una generalità di persone, con caratteristiche di uniformità e ripetizione nel tempo.

L’elemento psicologico è dato dal convincimento, per chi osserva l’uso, che trattasi di un comportamento giuridicamente doveroso (c.d. opinio juris ac necessitatis).

E’ proprio l’elemento psicologico che distingue l’uso normativo dall’uso negoziale, che pur essendo caratterizzato dalla costante ripetizione nel tempo di comportamenti, questi non derivano dalla convinzione di obbedire ad una norma giuridica, ma dalla volontà delle parti che inseriscono la clausola che li contiene in modo pressoché automatico nei contratti stipulati.

In materia bancaria le clausole anatocistiche trovano il loro fondamento nelle Norme Bancarie Uniformi predisposte dall’ABI.

Secondo le associazioni dei consumatori l’ABI in quanto "cartello bancario" ha imposto l’anatocismo al cliente bancario, creando un uso negoziale che non esisteva prima dell’entrata in vigore del nuovo codice civile e che quindi non può derogare il disposto imperativo dell’art. 1283.

Gli istituti di credito sostengono che l’ABI nella predisposizione delle N.U.B. non ha fatto altro che riprendere un uso normativo già esistente sul mercato e quindi in grado di derogare la norma civilistica.

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario

La giurisprudenza di legittimità si è occupata a più riprese in passato di anatocismo bancario sancendo sostanzialmente la sua legittimità (Cfr. le sentenze del 12.04.80 n.2335; del 15.12.81 n.6631; del 19.06.83 n. 5409; del 06.06.88 n.3804; del 30.05.89 n.2644; del 20.06.92 n.7571; del 18.12.98 n.12675). In particolare la Suprema Corte con la sentenza n.6631 del 15.12.81 aveva affermato che nel settore bancario l’anatocismo trova generale applicazione, "in quanto sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti dell’art. 1283 cod.civ.".

Quest’indirizzo pluriennale è stato sconvolto dalla sentenza pubblicata il 16.03.99 n. 2374, la quale per prima ha sancito l’illegittimità delle clausole anatocistiche bancarie per contrasto con l’art. 1283 cod.civ.. (dopo tale sentenza la Cassazione ha seguito il nuovo indirizzo pronunciandosi a più riprese per l’illeggittimità dell’anatocismo bancario. Cfr. sentenza del 30.03.99 n.3096; del 17.04.99 n.3845; del 11.11.99 n.12507).

Dall’esame della motivazione della prima sentenza emerge la preoccupazione del suo estensore di rendere comunque coerente il nuovo assunto con la precedente giurisprudenza di legittimità sul tema. La Cassazione riconosce, come del resto aveva a più riprese fatto anche in passato, che nei rapporti tra banche e clienti l’anatocismo trova generale applicazione, tuttavia lo ritiene come il riconoscimento di uno stato di fatto piuttosto che una convincente dimostrazione della sua legittimità, e che pertanto ritiene di dover rivedere anche alla luce delle obiezioni mosse da parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza della Cassazione riteneva legittime le clausole anatocistiche bancarie in quanto riteneva che il generale divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod.civ. fosse superato dalla riserva contenuta nello stesso articolo quando fa salvi gli "usi contrari". Più precisamente veniva riconosciuto alle Norme Uniformi Bancarie la natura di uso normativo, cioè di regole che, se pur non provenienti da organi istituzionalmente preposti alla funzione legislativa, ugualmente sarebbero fonte di diritto, perché reiterate nel comportamento della collettività nel convincimento che si tratti di prescrizioni giuridiche (opinio juris ac necessitatis).

Nella sentenza 2374/99 la Cassazione non attribuisce alle N.U.B. il rango di uso normativo, dal momento che il correntista sarebbe costretto per avere accesso al credito a sottoscrivere la clausola anatocistica, cosicché viene meno il presupposto che deve possedere un uso per assurgere al rango di "uso normativo", che vi sia cioè tra i contraenti il convincimento che si tratti di prescrizione giuridica. Al massimo si tratterebbe di un uso negoziale, che come tale non può essere in contrasto con una disposizione di legge.

L’intervento governativo

Con il D.L.vo 04.08.99 n.432 il governo, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 25 L. 19.02.92 n.142 (in sostanza la delega era concessa al fine di armonizzazione la disciplina bancaria con quella comunitaria e coordinare le norme così armonizzate con la restante disciplina), ha modificato profondamente la struttura normativa del D.L.vo 01.09.93 n. 385 meglio conosciuto come Testo Unico Bancario. In particolare con l’art. 25 ha sostanzialmente riscritto l’art. 120 concernente "la modalità di calcolo degli interessi" aggiungendo un secondo ed un terzo comma.

Il nuovo secondo comma prevede che sia Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (in seguito CICR) a determinare "modalità e criteri per la produzione di interessi maturati sulle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".

Con il terzo comma viene previsto che sono "valide ed efficaci fino a tale data" le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima della delibera del C.I.C.R. prevista dal secondo comma, e che dopo tale data le clausole devono essere adeguate ai nuovi criteri a pena di inefficacia che può essere fatta valere solo dal cliente.

Come è risultato subito chiaro, l’intervento del governo è stato più condizionato dall’esigenza di dare una soluzione legislativa al brusco e repentino cambio di indirizzo della Cassazione in materia di anatocismo, che dalla finalità di armonizzare con la disciplina comunitaria la normativa bancaria italiana.

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lvo 432/99 si è assistito ad una forte presa di posizione da parte delle Associazioni dei Consumatori che hanno accusato il governo di voler "con un colpo di spugna" impedire che i clienti potessero richiedere alle banche il ricalcolo delle loro posizioni eliminando l’aggravio a loro carico derivante dall’addebito degli interessi anatocistici.

Dall’altra parte, contestualmente, si è assistito a numero considerevole di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale del terzo comma dell’art. 25 D.L.vo 342/99.

La sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza pubblicata il 17.10.2000 n.425 ha sancito l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 25 D.L.vo 432/99 per violazione dell’art. 76 Costituzione. Ad avviso della Corte, esiste contrasto tra i limiti della delega legislativa e l’oggetto della disciplina dettata dal governo, in quanto "è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante".

La Corte ha ritenuto infatti che la norma ritenuta incostituzionale non costituisce una norma interpretativa. Al contrario, con efficacia innovativa, e in parte retroattiva, "essa rende valide ed efficaci, sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R., tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata, o comunque stipulate anteriormente all’entrata in vigore della suddetta deliberazione".

In definitiva la Corte si è astenuta dal giudicare nel merito la questione "indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata" ritenendo "assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni" dalla violazione dell’art. 76 Costituzione.

La delibera del CICR del 09.02.2000

Come già accennato il D.L.vo 432/99 ha introdotto, oltre al III° comma dell’art. 120 T.U.B. poi sancito di illegittimità costituzionale dalla corte di legittimità, un secondo comma che attribuisce al CICR il potere di stabilire "modalità e criteri" per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che in ogni caso sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio a favore del cliente e della banca.

Il CICR è intervenuto con la delibera 9 Febbraio 2000. La delibera oltre a prevedere per ogni singolo rapporto la stessa periodicità per il conteggio degli interessi creditori e debitori contiene altre importanti disposizioni:

bulletIl saldo risultante dalla chiusura di un conto corrente può produrre interessi solo se contrattualmente stabilito, ma su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (art. 2 – conto corrente);
bulletI contratti di conto corrente devono indicare la periodicità di capitalizzazione. Qualora sia prevista una capitalizzazione inferiore all’anno deve essere indicato l’equivalente tasso annuale, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (art. 6 – trasparenza contrattuale);
bulletLe clausole contenute nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera possono essere adeguate, qualora non comportino un peggioramento delle condizioni contrattuali del cliente, in via generale mediante pubblicazione sulla G.U. e portate a conoscenza del cliente stesso in modo adeguato (art. 7 – disposizioni transitorie).

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni la materia dell’anatocismo bancario trova una sua regolamentazione speciale in implicita ma evidente deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 1283 C.C..

Se mai il dubbio è se la questione di legittimità costituzionale possa essere riproposta anche nei confronti del II° comma dell’art. 25, dal momento che le stesse considerazioni di eccesso di delegazione possono ritenersi valide anche nei confronti della norma in questione. Non risulta a chi scrive che vi siano attualmente pendenti dei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il sopra citato II° comma, e del resto appare improbabile una nuova sanzione di illegittimità, alla luce del fatto che la disposizione in questione dispone solo per il futuro e non appare irragionevole, avendo stabilito uguale trattamento ai fini della capitalizzazione sia per gli interessi a favore della banca che a favore del cliente.

Lo stato attuale del contenzioso tra banche e clienti

Senza alcun dubbio forte impulso alla sensibilizzazione della clientela bancaria circa la sperequazione delle clausole contenute nei contratti bancari è stato fornito dalle Associazioni dei Consumatori, anche grazie alla facilità di consultazione attraverso i loro siti presenti su Internet. Tali associazioni, presenti su tutto il territorio nazionale (solo per citarne alcune: FEDERCONSUMATORI; ADICONSUM; ADUSBEF), non solo hanno tenuto aggiornati i loro utenti circa l’evoluzione della problematica, ma hanno loro stessi, tramite i loro legali, proposto e portato avanti quei giudizi che hanno poi condotto al cambiamento di indirizzo della Cassazione. Vi è di più: nei siti delle varie associazioni sono posti a disposizione degli utenti la modulistica da utilizzare per procedere alla richiesta di restituzione degli interessi anatocistici e bozze di atti di citazione per procedere per le vie legali dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda del valore della causa..

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si può cercare adesso, senza la pretesa di voler essere esaustivi, di sintetizzare e classificare il contenzioso esistente e potenziale tra gli istituti bancari e la clientela.

Richiesta di decreti ingiuntivi da parte della banca

La dichiarazione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi bancari conduce ad una maggiore incertezza circa l’entità del reale credito vantato dalla banca. Alcuni Tribunali hanno già contestato il calcolo degli interessi ritenendo non sufficientemente provata l’entità del credito. In alcuni casi la richiesta di decreto ingiuntivo è stata rigettata ritenendo che il credito debba essere accertato nel corso di un ordinario procedimento di cognizione (Tribunale di Matera), in altri è stata chiesto di integrare la documentazione con le modalità di calcolo degli interessi (Tribunale di Bologna), in altri ancora il Tribunale ha ritenuto di poter concedere il decreto ingiuntivo pur non dotandolo della provvisoria esecutività. Il fatto nuoce non poco agli istituti di credito che non possono iscrivere immediatamente l’ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito.

Istanze di fallimento e domande di insinuazione al passivo

Anche in materia fallimentare si assiste sempre più frequentemente a decisioni che risentono del cambio di indirizzo giurisprudenziale. Il Tribunale di Cremona ha recentemente (Decreto del 18.05.2000 in allegato) rigettato l’istanza di fallimento prodotta da una banca ritenendo che il credito non fosse sufficientemente provato. Infatti la società ha proposto dei conteggi elaborati dai propri consulenti eliminando l’addebito delle competenze non validamente pattuite in quanto determinate con generico riferimento a clausole del tipo uso-piazza ritenute illegittime e in quanto tali nulle dalla prevalente giurisprudenza (tasso ultralegale, commissione massimo scoperto, giorni di valuta, interessi anatocistici). Secondo i calcoli presentati la società non solo non risultava debitrice della banca ma vantava un cospicuo credito. La Corte di Appello di Brescia (Decreto del 27.09.2000 anch’esso in allegato) ha confermato la decisione del Tribunale Fallimentare di Cremona.

In sede di ammissione al passivo fallimentare alcuni curatori hanno contestato l’entità del credito della banca ritenendo che dovesse essere rettificato degli interessi anatocistici e delle competenze non legittimamente pattuite. In altri casi il curatore ha ammesso il credito bancario con riserva di agire per la restituzione delle somme indebitamente incamerate.

Per ciò che concerne il Tribunale di Firenze, allo stato attuale, non risultano al sottoscritto che siano state iniziate azioni dirette promosse da curatori fallimentari tese alla restituzione di somme indebitamente incamerate da Istituti di Credito a titolo di interessi anatocistici e di altre clausole contrattuali ritenute nulle in quanto non legittimamente pattuite.

Un caso di interesse potrebbe essere l’ipotesi in cui l’azione di ripetizione di indebito venga promossa contestualmente ad un’azione revocatoria di rimesse in conto corrente ordinario ai sensi del II° comma art. 67 L.F.. In questo caso, infatti, l’entità degli effettivi rientri della banca derivanti da rimesse su conto scoperto potrebbe essere influenzata dalla richiesta di restituzione di somme indebitamente addebitate dalla banca.

Opposizione a decreti ingiuntivi e domande riconvenzionali

In conseguenza del cambio di indirizzo giurisprudenziale l’opposizione al decreto ingiuntivo potrà trovare ulteriori argomentazioni nella mancata certezza della somma complessivamente dovuta, a causa del contestato metodo di calcolo degli interessi. Risulta a chi scrive che a seguito di opposizione alcuni tribunali abbiano emesso l’ingiunzione di pagamento solo per il capitale e gli interessi semplici, mentre in alcuni casi è stata disposta una C.T.U. per la determinazione dell’incidenza della capitalizzazione trimestrale, ed in altri casi ancora sia stato emesso decreto ingiuntivo solo per la linea capitale.

Richiesta alla banca di ricalcolo della posizione

Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sono migliaia (ad oggi oltre 200.000 – Fonte Italia Oggi del __________) i ricorsi presentati alle banche da clienti che richiedono il ricalcolo della loro posizione escludendo dal computo gli interessi anatocistici con conseguente richiesta della loro restituzione. Circa l’80% di questi ricorsi provengono da cittadini privati che utilizzano per la quasi totalità modulistica predisposta dalle Associazione dei Consumatori. I moduli in questione contengono generalmente anche la richiesta degli interessi e della rivalutazione legale (con decorrenza dalla domanda giudiziale), l’affermazione che la richiesta vale anche come interruzione dei termini prescrizionali e l’intimazione ad adempiere entro un breve termine oltre il quale vi sarà il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Anatocismo…… e non solo: gli altri focolai di contenzioso tra banche e clienti: la nullità delle clausole pattuite con riferimento all’uso-piazza

Il clamore suscitato dal recente cambio di indirizzo della Cassazione e dall’importante sentenza della Corte Costituzionale hanno accentrato ancor più l’attenzione sugli altri focolai di contenzioso tra clienti e banche. Il contenzioso riguarda la validità di alcune clausole che spesso si trovano inserite nei contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della c.d. legge sulla trasparenza (09.07.1992).

Prima di allora numerosi istituti hanno regolato il contratto di apertura di credito in conto corrente con le seguenti clausole:

Art. 7, comma 1, "I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento".

Art. 7, comma 2, "I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusure valuta data di regolamento del conto";

Art. 7, comma 3, "Gli interessi dovuti dal Correntista all’Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura".

Vediamo adesso quale sono le contestazioni mosse dai clienti bancari in relazione alle clausole sopra citate.

Nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali con riferimento all’uso piazza

La giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali con riferimento "alle condizioni usualmente praticate…..sulla piazza" per indeterminatezza della pattuizione, con riferimento agli artt. 1284 e 1346 c.c., con la conseguenza dell’applicazione del tasso legale di interesse. (Cass. N. 6113/1994; Cass. 10657/1996; vedi recentemente Corte di Appello di Lecce Sentenza del 6/02/2001 – in allegato).

Mancata previsione contrattuale della Commissione di Massimo Scoperto trimestrale e delle altre spese

La clausola contrattuale prevede espressamente solo le spese postali e telegrafiche e le spese di chiusura annuale del conto. Non viene richiamata la commissione di massimo scoperto ed altre spese che pertanto non sono dovute per mancata pattuizione.

Mancata regolamentazione delle valute

La mancata previsione espressa della valuta da applicare alle singole operazioni ha condotto anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità ad escludere la legittimità degli interessi computati in relazione ai giorni di valuta applicati dagli istituti di credito.

Quanto sopra esposto è valido se il contratto è stato siglato prima della legge sulla trasparenza (e mai aggiornato con le nuove disposizioni). Questo in quanto, per i contratti di conto corrente anteriori al 1992, Cassazione ha sancito l’illegittimità dello ius variandi, dichiarando la nullità della clausola relativa, in quanto con l’inesistente uso piazza la banca poteva fissare unilateralmente ed a suo piacimento i tassi di interesse.

Al contrario con l’approvazione della legge sulla trasparenza (09.07.1992) e del nuovo testo unico bancario viene sostanzialmente legittimato lo ius variandi (art. 117 e 118 T. U. b.). Infatti il legislatore, da un lato ha imposto alle banche di fissare i tassi al momento della sottoscrizione del contratto, ma dall’altro ha consentito agli istituti di credito di variare unilateralmente il tasso. Variazione della quale il consumatore può essere informato anche con forme di pubblicità presso i locali della banca.

La prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici

(in collaborazione con l’Avv. Daniela Fornaini)

Prescrizione quinquennale

Certamente da escludere è l’applicazione all’azione diretta ad ottenere la restituzione degli interessi indebitamente versati dal correntista debba essere del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art.2948 n.4 c.c.

La norma testualmente recita: "Si prescrivono in cinque anni……gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Si fa dunque riferimento al diritto del creditore ad ottenere il pagamento degli interessi con periodicità annuale o inferiore.

Nel caso di specie il correntista non agisce per ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute a titolo di interessi, ma per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate.

Prescrizione decennale

La fattispecie deve dunque essere ricondotta alla figura dell’indebito oggettivo, regolata dall’art.2033 c.c.: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato". La costante giurisprudenza ha precisato che "si ha indebito oggettivo quando manca una causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa)" (Cass. Civ. n.1558/71) e che "la restituzione di somme pagate in esecuzione di un contratto nullo va ricondotta allo schema dell’indebito oggettivo" (Cass. Civ. n.3833/77).

Dunque la fattispecie in esame configura un’ipotesi di ripetizione dell’indebito soggetta all’applicazione dell’ordinario termine decennale. La tesi sostenuta trova conforto anche nella giurisprudenza di merito: " L'erroneo accreditamento di somme in un conto corrente bancario configura un indebito oggettivo, ripetibile nei termini della prescrizione ordinaria" (Tribunale Cagliari, 26 gennaio 1994, Murru c. Banco Sardegna Riv. Giur. Sarda 1995, 98 nota LOFFREDO). Quanto detto per l’accreditamento evidentemente vale, a contrario, per l’addebitamento.

Una precisazione: al termine prescrizionale quinquennale sarebbe invece soggetta, in sede di ripetizione dell'indebito, la domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sul capitale indebitamente versato e solo quella. "La restituzione derivante dall’inesistenza dell’obbligazione pecuniaria può comprendere, oltre al capitale, gli interessi, che rappresentano la fruttuosità del denaro (sempre che siano stati chiesti, configurando debito autonomo) e hanno natura compensativa e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art.2948 n.4" (Cass. Civ. n.5371/87).

Decorrenza del termine prescrizionale

Circa la decorrenza del termine prescrizionale va fatta una fondamentale premessa, ricordando che, ai sensi dell’art.2935 c.c., "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Pertanto nel nostro caso il termine inizia a decorrere nel momento in cui il correntista ha la possibilità, non materiale ma legale, di chiedere la restituzione delle somme illegittimamente addebitategli dalla banca a titolo di interessi anatocistici.

Sul punto gli orientamenti principali sono due: quello delle banche e quello delle associazioni dei consumatori.

Gli istituti di credito ritengono che il termine di prescrizione decorra dalla data di costituzione del rapporto o, al massimo, dalla data in cui è stata compiuta l’ultima operazione.

Le associazioni dei consumatori invece ritengono che il termine decorra dalla data di definitiva chiusura del rapporto di conto corrente o da quando la banca rifiuta di adempiere alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente conteggiate a titolo di interessi anatocistici.

Analizziamo entrambe le posizioni, soprattutto alla luce di rispettivi fondamenti giurisprudenziali.

Le banche ritengono che il termine prescrizionale decorra dalla data di costituzione del rapporto in quanto, da quel momento, sorge per il correntista il diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate. E’ questa infatti la caratteristica fondamentale del conto corrente bancario, nonché la principale differenza dello stesso rispetto all’ordinario contratto di conto corrente: l’assoluta disponibilità delle somme depositate da parte del correntista, somme che invece nel contratto di conto corrente sono indisponibili fino alla scadenza del termine pattuito, generalmente semestrale.

Così si è espressa la giurisprudenza citata dagli istituti di credito: "Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 1782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art.1183 c.c." (Cass. Civ., sez. III, 24 gennaio 1979 n. 535, Caccia c. Gamberta, in Banca borsa tit. cred. 1981, II,11.e in Giust. civ. Mass. 1979, 241). E ancora : "La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione".(Cass. Civ., sez. I, 3 maggio 1999, n. 4389 Banca pop. Novara c. Genovese e altro Banca borsa tit. cred. 2000,II, 505 nota BRIOLINI).

Ciò che salta agli occhi, e che ci induce a criticare la tesi sostenuta dalle banche, è che la fattispecie cui si fa riferimento non corrisponde a quella in esame. E’ pacifico che il diritto del correntista alla restituzione delle somme depositate sorge nel momento stesso in cui viene costituito il rapporto di conto corrente. Ne consegue che, ai sensi dell’art.2935 c.c., da quello stesso momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto a chiedere la restituzione di quanto depositato. Però qui non stiamo parlando del denaro depositato, bensì degli interessi illegittimamente addebitati al correntista dalla banca, addebito certamente successivo alla costituzione del rapporto.

Poiché, ai sensi dell’art.2935 c.c., il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si può far valere il diritto, dobbiamo ritenere che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui il correntista ha la possibilità legale di chiedere la restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli. Tale possibilità è da ricondurre alla verifica dell’illegittimo addebito degli interessi anatocistici, verifica che potrà aver luogo con l’esame dei singoli estratti conto bancari inviati dall’istituto di credito con cadenza generalmente trimestrale, salvo diversa pattuizione. Quindi il momento in cui il correntista può esercitare il proprio diritto non può essere considerato coincidente con la data di costituzione del rapporto, ma è certamente successivo. E solo da quel momento decorrerà il termine prescrizionale. Sul punto torneremo più avanti.

Veniamo alla posizione dei consumatori. Le associazioni che li rappresentano ritengono che il termine prescrizionale inizi a decorrere dalla chiusura del rapporto di conto corrente o dal momento in cui la banca rifiuta di ottemperare alla richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate al correntista. Questo per due ordini di motivi. In primo luogo perché il rapporto di conto corrente è unitario e quindi solo alla sua conclusione è possibile avere un quadro preciso delle rispettive posizioni di dare e avere, con la conseguenza che solo in quel momento il correntista può effettivamente azionare il diritto ad ottenere la restituzione degli interessi anatocistici. Sul punto si cita: ""Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro" (Cass. Civ., sez. I, 9 aprile 1984 n. 2262, Sagliocco c. BNL, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4). In secondo luogo perché per tutta la durata del rapporto dovrebbe applicarsi la sospensione della prescrizione in applicazione dell’art.2941 n.8 c.c. il quale prescrive che "la prescrizione rimane sospesa…..tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto". Ritengono i consumatori che, durante il rapporto, la banca dolosamente faccia tutto il possibile per impedire al correntista di rendersi conto che ha diritto alla restituzione degli interessi anatocistici. Solo quando il rapporto si conclude il correntista ha modo di analizzare con la necessaria attenzione (e soprattutto con calma) la documentazione relativa e, scoperto il dolo, ha la possibilità di esercitare il diritto alla ripetizione dell’indebito. In pratica ciò significa che se non sono ancora trascorsi dieci anni dalla chiusura del conto, il cliente è in grado di richiedere la restituzione dell’indebito addirittura dalla costituzione del rapporto, essendo rimasta sospesa la decorrenza del termine di prescrizione.

La prima tesi non ci pare condivisibile in quanto già durante il rapporto il correntista ha la possibilità di farsi un quadro preciso delle reciproche posizioni di debito e di credito, esaminando gli estratti conto che periodicamente vengono inviati dall’istituto di credito e nei quali sono indicate anche le somme addebitate a titolo di interessi.

La seconda tesi non ci convince perché, per quanto il modus operandi delle banche sia talvolta difficilmente comprensibile da parte dell’utente medio, l’accusa di dolo ci pare eccessiva. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza. "Ai fini dell'applicazione della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art.2941 n. 8 c.c. in caso di doloso occultamento del debito da parte del debitore, e' necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento che sia intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e che si concretizzi in una condotta ingannatrice, fraudolenta e tale da comportare per il creditore una vera impossibilita' di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito….L'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione; il comportamento reticente del debitore (nella specie, la negazione da parte di un istituto di credito dell'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del dante causa degli attori), così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art.2941 n. 8 c.c. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione" (Cass. Civ., sez. I, 3 maggio 1999, n. 4389, Banca pop. Novara c. Genovese e altro in Banca borsa tit. cred. 2000, II, 505, nota BRIOLINI).

In alternativa alle due tesi si potrebbe sostenere che il termine prescrizionale inizi a decorrere dal ricevimento dei singoli estratti conti bancari.

L’art.1857 c.c. espressamente prevede l’applicazione al rapporto di conto corrente bancario dell’art.1832 c.c. che, in tema di contratto di conto corrente, dispone: "L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato se non è contestato nel temine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze". Una volta decorsi i termini contrattualmente previsti il correntista non potrà più contestare la legittimità o meno dell’inclusione di determinate partite nel conto stesso, ma l’incontestabilità attiene al solo profilo contabile. La giurisprudenza ha infatti chiarito che "la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano" (Cass. Civ., sez.I, 11 marzo 1996 n.1978, Porcile e altro c. Banco Sicilia in Giust. Civ. 1997, I, 2592). E ancora: "L’avvenuta approvazione del conto non impedisce di contestare la validità o l’efficacia di singole annotazioni e il diritto della banca di procedervi in base al rapporto giuridico intercorrente fra le parti del conto corrente" (Cass. Civ. n.4735/86; conforme Cass. Civ. sez. I, 24 maggio 1991 n. 5876, Banca Popolare Milano c. Leoni, in Foro it. 1992, I, 2201.) E infine: "La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili le singole partite iscritte, ma non la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano (nella specie, è escluso che l'approvazione del conto precluda la questione sull'esistenza di un atto scritto idoneo a giustificare l'addebito di interessi superiori alla misura legale)".(Tribunale Napoli, 22 aprile 1994, Curti e altro c. Banca Roma in Gius 1995, 174 nota CERIDONO). Quindi, anche dopo decorso il termine per le contestazioni di cui all’art.1832 c.c., il correntista ha la possibilità di contestare l’esistenza del rapporto che costituisce il titolo su cui è fondato l’addebito illegittimamente operato. Ne consegue che, anche dopo il decorso del termine di cui all’art.1832 c.c., potrebbe essere contestata l’esistenza dell’obbligo a corrispondere interessi anatocistici.

E veniamo al punto che ci interessa, ovvero il decorso del termine prescrizionale. Abbiamo visto che con la ricezione dell’estratto conto il correntista ha la possibilità di verificare esattamente quale sia la reciproca posizione di dare e avere e si ci siano stati accrediti o addebiti illegittimi, così da poter eseguire le opportune contestazioni. Ne consegue che il diritto a esercitare l’azione diretta ad ottenere la ripetizione dell’indebito non è subordinato alla definitiva chiusura del conto, come sostengono le associazioni dei consumatori, ma può essere esercitato anche all’esito dei singoli estratti conto bancari che, consentendo al cliente di verificare le singole poste, lo pongono materialmente e legalmente in condizione di esercitare il diritto alla ripetizione dell’indebito. Pertanto, ai sensi dell’art.2935 c.c., è da quello stesso momento che decorre il termine prescrizionale.

Si noti peraltro che la stessa giurisprudenza, in termini di efficacia probatoria dell’estratto conto in ordine all’esatta posizione di dare e avere dei correntisti, parifica l’estratto conto di chiusura all’estratto conto periodico. "L'estratto conto previsto dall'art.1832 comma 2 c.c., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime con la indicazione di un saldo attivo e passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere" (Cass. Civ., sez. III, 12 aprile 1980 n. 2336, Pappacena c. Banca Fabbrocini, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4. E in Banca borsa tit. cred. 1981, II,129..). E ancora "deve qualificarsi come di chiusura l’estratto conto, inviato alle singole scadenze, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali" (Cass. Civ. n.4310/77).

Quindi riassumendo: l’estratto conto periodico consente la verifica dell’esatta posizione di dare e avere delle parti del rapporto di conto corrente al pari dell’estratto di chiusura; da quel momento sorge per il correntista il diritto a svolgere eventuali contestazioni e ad agire per la ripetizione dell’indebito; se da quel momento ha la possibilità di far valere il diritto alla restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati, ai sensi dell’art.2935 c.c. da quello stesso momento decorre il termine prescrizionale.

Il risultato pratico è dunque che potrà essere richiesta la restituzione degli interessi anatocistici di cui agli estratti conto degli ultimi dieci anni.

PARTE II – IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

Introduzione

La questione dell’anatocismo bancario e della nullità delle clausole che disciplinano l’addebito degli interessi convenzionali e delle altre spese bancarie ha un interesse diretto anche per la professione del Dottore Commercialista. Infatti, è compito del consulente tecnico procedere a valutare l’effetto delle rettifiche sul rapporto tra banche e clientela.

Il professionista può entrare in gioco sotto diverse vesti. Infatti può essere:

bulletConsulente Tecnico per conto della clientela bancaria per l’elaborazione della perizia per la richiesta di indebito alla banca, ovvero in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per dimostrare l’infondatezza del credito;
bulletConsulente Tecnico d’Ufficio nominato dal G.I. nella fase dell’accertamento del credito bancario in corso di causa;
bulletConsulente Tecnico per conto della banca sia per verificare i calcoli eseguiti dalla clientela sia per difendere l’istituto di credito in fase di C.T.U.
bulletCuratore Fallimentare nella fase dell’accertamento del passivo ovvero della richiesta diretta alla banca di restituzione delle somme indebitamente incamerate.

In ognuno di questi casi il Dottore Commercialista è chiamato a determinare l’effetto della eliminazione delle competenze ritenute illegittime addebitate dalla banca al cliente. Per fare ciò è necessario avere una certa confidenza con un foglio di calcolo e procedere alla ricostruzione del conto corrente depurandolo dagli effetti degli addebiti incriminati. In realtà non si tratta di calcoli complessi, ma comunque è opportuno una corretta impostazione del problema da un punto di vista informatico. Il presente contributo vuole essere una breve guida all’impostazione della perizia contabile e alla risoluzione di problematiche particolari che possono presentarsi.

La perizia contabile

La corretta impostazione informatica del problema

Come già accennato in precedenza, una volta stabilito di che cosa debba essere depurato il conto corrente, il calcolo non presenta eccessive difficoltà, se si utilizza un foglio di calcolo elettronico. In pratica si tratta di:

bulletProcedere alla ricostruzione dell’estratto conto bancario, ordinandolo per valuta, inserendo tutte le partite (debitorie e creditorie) senza ovviamente tenere conto di quelle che devono essere eliminate;
bulletInserire una colonna con il saldo del conto dopo ogni operazione;
bulletIn altra colonna calcolare i giorni di valuta di ciascun saldo;
bulletRicalcolare i c.d. numeri creditori (moltiplicando il saldo per i giorni di valuta);
bulletApplicare al totale dei numeri creditori così calcolati il tasso di interesse senza eseguire nessuna capitalizzazione

Di seguito si cercherà di analizzare i principali problemi che potrebbero sorgere in fase di perizia contabile.

L’eliminazione dell’effetto degli interessi anatocistici

Nell’estratto conto vengono addebitati gli interessi debitori quattro volte l’anno, alla fine di ciascun trimestre. Eliminare l’effetto dell’anatocismo significa ricostruire il conto corrente senza tenere conto degli addebiti trimestrali per interessi debitori. Se non viene esplicitamente indicato il periodo di capitalizzazione, occorrerà preliminarmente capire se il ricalcolo dovrà essere fatto considerando quale periodo di capitalizzazione quello annuale, ovvero se non dovrà essere applicata nessuna capitalizzazione dall’inizio alla fine del periodo considerato. Ad avviso dello scrivente, salvo diversa disposizione del G.I. il C.T.U. dovrà ricalcolare il rapporto senza eseguire nessuna capitalizzazione, ovvero per completezza, prevedere entrambe le ipotesi: nessuna capitalizzazione, capitalizzazione annuale.

Attenzione:

bulletSi devono eliminare non solo gli interessi passivi trimestrali maturati sul conto ordinario, ma anche gli interessi passivi maturati sul conto anticipi e addebitati su conto ordinario.
bulletOccorrerà ricalcolare l’importo della C.M.S. in quanto l’eliminazione degli interessi anatocistici influenza la sua misura.

Ricalcolo del rapporto al tasso legale

Anche in questo caso è necessario ricostruire il conto (ordinandolo per valuta) comprendendo tutti gli addebiti e gli accrediti, aggiungere una colonna con il saldo, i giorni e i c.d. numeri creditori (saldo X giorni di valuta). Gli interessi derivano quindi dal prodotto del tasso legale per i numeri creditori per il periodo considerato.

Attenzione:

bulletIl ricalcolo al tasso legale dovrà essere applicato sia quanto il conto presenta un saldo attivo sia quanto presenta un saldo negativo. In altre parole non si tiene in considerazione la differenza tra tassi attivi e passivi che la banca nella pratica applica.
bulletOccorrerà ricalcolare la C.M.S.

Eliminazione della C.M.S. e delle altre spese non pattuite

Per C.M.S. si intende una commissione, calcolata trimestralmente dalle banche sull’importo della massima esposizione del cliente nei suoi confronti con una percentuale generalmente compresa tra il 0,125% e l’1%. In pratica, anche in considerazione della modalità di calcolo, può essere a pieno titolo considerata avente natura di interesse. L’eliminazione della commissione non presenta particolari problemi aggiuntivi rispetto a quelli già esaminati in precedenza. Lo stesso vale anche per quelle spese addebitate dalla banca senza che vi sia stata legittima contrattazione.

Eliminazione dell’effetto dell’antergazione e postergazione delle valute

Per valuta deve intendersi la data a partire dalla quale una somma di denaro diviene fruttifera e comincia a produrre interessi. Si distingue in:

1. valuta effettiva, quando la data di valuta coincide rispettivamente con il momento in cui la banca acquista o perde la disponibilità della somma di denaro.

2. valuta fittizia, quando la data di valuta non coincide rispettivamente con l’acquisto ovvero con la perdita della disponibilità della somma. Ciò dipende dall’aggiunta o dalla sottrazione dei c.d. giorni banca. L’antergazione (per le somme a suo favore) e la postergazione (per quelle a favore del cliente) delle valute consente alla banca di guadagnare giorni di valuta che comportano una maggiorazione degli interessi e della C.M.S..

Qualora il consulente tecnico sia chiamato ad eliminare l’effetto dell’antergazione e della postergazione delle valute deve preliminarmente chiarire quale debba essere la data di valuta delle operazioni del conto. Recentemente la Corte di Appello di Lecce (Sentenza del 06.02.2001 già citata) ha richiesto al C.T.U. il ricalcolo delle valute bancarie con decorrenza dalla valuta effettiva.

Attenzione:

bulletIl problema può essere l’individuazione per ciascuna operazione della valuta effettiva; quindi si tratta di ordinare il conto per valuta effettiva e calcolare gli interessi con decorrenza da questa data.

Incidenza percentuale delle componenti eliminate

Complessivamente, se da un conto corrente dovesse essere eliminato l’effetto degli interessi anatocistici, del tasso ultralegale, della C.M.S. e delle altre competenze e ricalcolata la data di valuta con riferimento ad un periodo di dieci anni, con molta probabilità la banca si troverebbe a dover restituire somme considerevoli al cliente. Tuttavia, essendo molto diversa l’incidenza percentuale delle eliminazioni citate si ritiene opportuno chiarire questo aspetto.

Interessi anatocistici

Si ritiene interessante riportare integralmente una tabella pubblicata sul sito di una delle associazioni dei consumatori che chiarisce l’incidenza percentuale degli interessi anatocistici sul capitale originario.

"Riportiamo, a titolo di iniziale valutazione, i calcoli dell’eventuale recupero a favore del correntista a seguito della eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sugli scoperti di conto. Per un arco di 10 anni, si è ipotizzato uno scoperto iniziale di 1.000.000 di lire ed un costante incremento di detto scoperto a causa dell’addebito di interessi e di commissione di massimo scoperto. Sono stati effettuati i calcoli nell’ipotesi di tassi passivi medi del 13, 15 e 17 per cento. La CMS è stata considerata allo 0,25 per cento.

SCOPERTO INIZIALE (Incrementato costantemente per 10 anni degli interessi passivi trimestrali e della commissione di max. scoperto.) 1.000.000 di lire
PER ANNI 10 (sempre a debito)
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO 0,25 per cento
 

RECUPERO DA ANNUALIZZAZIONE

Tasso medio passivo applicato

Scoperto di conto (in lire) raggiunto al 10° anno per addebito di interessi+CMS

In lire

In percentuale dello scoperto iniz. Di 1.000.000

13 per cento

- 3.933.041

LIT. 233.401

23,34 %

15 per cento

- 4.746.600

LIT. 360.514

36,05 %

17 per cento

- 5.723.279

LIT. 538.256

53,83 %

Interesse ultralegale e C.M.S.

Il ricalcolo al tasso legale è una delle componenti che assume maggiore rilevanza. Qualora, riprendendo l’esempio di cui sopra (1.000.000 per 10 anni senza nessuna movimentazione oltre all’addebito di interessi e C.M.S.), si dovesse ricalcolare per dieci anni al tasso legale del 5% con capitalizzazione annuale un conto sul quale sono stati addebitati interessi al 13% si avrebbero minori interessi per circa 1.830.000. Qualora si dovesse eliminare anche la C.M.S. il totale delle somme da restituire salirebbe a circa 1.900.000. Come è evidente l’incidenza percentuale sul capitale iniziale è ben maggiore che nel caso dell’eliminazione dei soli interessi anatocistici.

Ricalcolo delle valute

Risulta difficile generalizzare, in quanto il risultato dipende dai giorni banca che sono stati rispettivamente aggiunti o tolti. Un esempio: se si ipotizza un conto debitorio che rimane tale per la somma di lire 1.000.000 per un intero anno, sul quale vengono addebitati interessi al 13%, ciascun giorno di interesse vale lire 356. Se si ipotizza complessivamente che siano 100 i giorni di valuta da eliminare si ha complessivamente 35.600. L’incidenza percentuale sul capitale iniziale è circa del 3,5%.

 

Il calcolo del T.E.G. nell’apertura di credito in conto corrente

Per la determinazione del costo effettivo del denaro relativamente ad un’apertura di credito in conto corrente occorre determinare:

bulletil capitale in media effettivamente in media erogato dalla banca al cliente;
bulletla durata del rapporto che scaturisce dalla sommatoria dei giorni di calendario compresi tra la data della prima e dell'ultima operazione;
bulletle competenze complessivamente addebitate dalla banca. Sono rappresentate da più componenti:

1. il tasso d’interesse, cioè il costo diretto del denaro ottenuto dalla banca. L’addebito degli interessi è stato effettuato trimestralmente, alla chiusura dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Per effetto di tale procedura, l’onere effettivo per il debitore non è rappresentato dal solo tasso nominale ma anche dall’aggravio derivante dalla capitalizzazione composta.

2. la commissione di massimo scoperto, cioè la percentuale (dal 0,125% all’1%) applicata sulla punta di scoperto verificatasi in ogni trimestre indipendentemente dal tempo.

3. la valuta sui versamenti e sui prelevamenti, cioè il numero di giorni intercorrenti tra la data di un versamento o di un prelevamento e quella di inizio del conteggio degli interessi creditori o debitori.

4. le spese, cioè il totale degli addebiti conseguenti alla cosiddetta istruttoria, spese unitarie e spese annuali di tenuta conto.

Alcuni di detti dati sono facilmente ricavabili, come la durata del rapporto che è espressa in giorni di calendario e risulta dalla differenza tra la data finale e quella iniziale del rapporto creditizio e le competenze che sono date dalla somma dei singoli costi addebitati periodicamente dalla stessa banca.

Per ciò che concerne il capitale la complicazione deriva dalla peculiarità del contratto di apertura di credito in conto corrente.

Il contratto prevede che banca si impegni per un certo periodo di tempo a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro che lo stesso cliente potrà utilizzare più volte mediante una pluralità di atti. In particolare nell’apertura di credito da utilizzare in conto corrente il cliente può, attraverso successive operazioni di versamento, ripristinare la sua disponibilità e quindi riutilizzare più volte il credito via via reintegrato.

Per le finalità che ci interessano occorre uniformare in un unico importo medio il capitale effettivamente finanziato e quindi determinare la scopertura media effettiva: Se si indicano con C1, C2, C3, ..., Cn, le somme accreditate o addebitate in conto a seconda che si tratti di posizione creditoria o debitoria e con t1, t2, t3, ..., tn, i rispettivi tempi di durata il deposito medio effettivo deriva dallo svolgimento della seguente formula:

Scopertura media effettiva = sommatoria (Ch x th)

sommatoria th

A questo punto è possibile calcolare il tasso effettivo globale del denaro, come il rapporto tra le competenze globali e la scopertura media effettiva:

Tasso Effettivo Globale = competenze complessive

Scopertura media effettiva

E’ pertanto evidente che il costo effettivo sopportato dall’utente bancario per l’utilizzo del credito in conto corrente risulta in pratica notevolmente più elevato del tasso di interesse nominale ad esso applicato.

Il principio applicato metodicamente dalle banche di considerare separatamente l’elemento principale delle operazioni attive per la banca da quello accessorio, (cioè gli interessi dalle varie commissioni e spese) che costituisce in effetti una maggiorazione del primo, si fonda sull’osservazione che tali operazioni sembrano, in tal modo, meno onerose di quanto effettivamente non siano meglio predisponendo, sul piano psicologico, quella parte della clientela che intende usufruirne (cfr. Enciclopedia della banca e della borsa, CEI, vol. VI, pag. 482/3).

Va infine precisato che nell’operazione di ricalcolo delle competenze, non va operata alcuna capitalizzazione, neppure quella annuale: per l’art. 1283 c.c. e, dunque, anche in materia bancaria, gli interessi primari possono produrre interessi composti:

  1. solo se scaduti da almeno sei mesi;
  2. con decorrenza dalla domanda giudiziale o dalla convenzione posteriore alla loro scadenza.

In mancanza di esplicita convenzione posteriore (e non anteriore) alla scadenza degli interessi, non risulta praticabile il metodo degli interessi composti, atteso che il metodo legale, previsto dagli artt. 820 e 821 del nostro codice civile, prevede per il calcolo degli interessi quello della capitalizzazione semplice, ossia del calcolo proporzionale degli interessi in rapporto al capitale, al tasso ed al tempo di durata del rapporto.

Conclusioni

L’anatocismo bancario rappresenta un probabile oggetto di contenzioso del prossimo futuro tra istituti di credito e clientela sia privata che imprese. Il fallimento del tentativo di una sua sanatoria legislativa a causa della nota sentenza della Corte Costituzionale fa ritenere improbabile che in futuro venga riproposto ed approvato un provvedimento sostanzialmente simile. In valore assoluto le banche rischiano di dover restituire migliaia di miliardi. Tuttavia, il numero assai elevato di potenziali creditori (di somme complessivamente modeste) fa concretamente ritenere che probabilmente le maggiori noie per le banche proverranno dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi, dalle mancate o parziali ammissioni al passivo fallimentare, dalle azioni dirette promosse da curatori fallimentari per la restituzione delle somme indebitamente incamerate.

Firenze, 02 Aprile 2001

Dott. Sandro Cantini

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE

 

Sentenze Cassazione Civile n.2374 del 16.03.1999 e 3096 del 30.03.1999;

D.Lgvo 342 del 04.08.1999 "Modifiche al T.U.B.";

Delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000;

Sentenza Corte Costituzionale 425 del 17.10.2000;

Titolo VI del D.Lgvo 01.09.1993 (Testo Unico Bancario);

Bozza di lettera di richiesta alle banche degli interessi anatocistici;

Bozza di atto di citazione per la restituzione degli interessi anatocistici;

Decreto Corte di Appello di Brescia del 02.12.2000;

Sentenza N.D. Corte ai Appello di Lecce del 06.02.2001.